L’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG. In queste ipotesi, gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73, comma 6, del codice dei contratti pubblici possono ritenersi assolti mediante l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione.
ANAC, deliberazione 12 febbraio 2020, n. 131, Presidente f.f. Francesco Merloni
A margine
Un Ministero e una Università chiedono all’ANAC un parere in materia di obblighi di acquisizione del CIG e di comunicazione di dati all’Autorità.
L’ANAC formula la propria risposta a fronte degli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» in vigore, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, fino all’adozione del nuovo Regolamento di esecuzione nei limiti della compatibilità con le nuove disposizioni.
La deliberazione
L’ANAC ricorda che l’indagine di mercato è preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi delle Linee guida n. 4, la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, l’amministrazione pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto la sezione «Bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità.
Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione all’Autorità, l’articolo 29, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici prevede la pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC di tutti gli atti delle amministrazioni relativi alla programmazione e all’affidamento di lavori, servizi e forniture. L’articolo 73, comma 4, del codice dei contratti pubblici prevede che gli avvisi e i bandi siano pubblicati sul profilo di committente e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
Con riferimento alle modalità di assolvimento di tali obblighi, per le indagini di mercato preordinate a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti sotto soglia, si ritiene non necessaria l’acquisizione del CIG, trattandosi di operazioni preliminari allo svolgimento di una futura procedura di selezione. A tale proposito, la determinazione n. 39 del 20 gennaio 2016, all’articolo 8, comma 1, lettera c) prevede che per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS, l’obbligo di comunicazione si intende assolto mediante la trasmissione annuale della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012.
Per quanto concerne le indagini esplorative di mercato, come quelle volte, ad esempio, a individuare gli immobili da acquisire in locazione mediante la sottoscrizione di contratti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, si chiarisce che non è necessaria l’acquisizione del CIG, né l’adempimento di altri obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità.
A seguito delle nuove indicazioni fornite, si provvede alla modifica della FAQ n. A45 relativa agli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità nel senso di seguito indicato:
«A.45.L’avvio di una indagine di mercato comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità sul sito informatico dell’Osservatorio?
L’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG. L’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73, comma 6, del codice dei contratti pubblici può ritenersi assolto mediante adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 , attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione. In particolare, la determinazione n. 39 del 20 gennaio 2016 prevede la trasmissione annuale della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it».
La modifica è effettuata nelle more del completo aggiornamento delle FAQ sugli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità, che sarà operato all’esito della conclusione delle attività di manutenzione evolutiva del sistema SIMOG.