Con delibera 1212 del 18 dicembre 2019, l’Autorità nazionale anticorruzione si è espressa sulla possibilità, per un Ente strumentale regionale, di attribuire l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ad un dirigente in servizio ma non appartenente ai ruoli dello stesso Ente.

L’Autorità, in particolare, ha sottolineato quanto segue:

  1. l’art. 1, co 7, l. n. 190/2012 e il PNA stabiliscono che il RPCT sia individuato dall’organo di indirizzo, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività;
  2. è preferibile che l’attribuzione delle funzioni di RPCT ricada su dirigenti o funzionari che si trovino in una posizione di stabilità nell’amministrazione al fine di garantire un’adeguata conoscenza del funzionamento della stessa;
  3. il PNA 2016, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, ha ribadito la preferenza per l’attribuzione dell’incarico di RPCT a dirigenti di prima fascia o equiparati, anche in assenza di un preciso dettato normativo,
  4. non è esclusa la nomina di un dipendente privo della qualifica dirigenziale ma, in questo caso, la nomina dovrà «essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente»;
  5. la nomina di un dirigente esterno rappresenta invece un’eccezione assoluta alla regola dettata dall’art. 1, co. 7, l. n. 190/2012, ammissibile solo in presenza di una «congrua e analitica motivazione» o di una «adeguata motivazione» in ordine, anche a una sola delle seguenti cause giustificatrici individuate dalla stessa Autorità:
  • assenza di personale dipendente dell’Amministrazione avente i requisiti previsti dalla legge per il ruolo di RPCT;
  • peculiarità organizzative;
  • assoluta eccezionalità della nomina.

L’ANAC ha quindi concluso che:

  • sussistono forti perplessità sull’individuazione del RPCT in un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo e in posizione di comando, anche alla luce del breve periodo in cui detto soggetto potrà mantenere l’incarico di RPCT;
  • l’Ente, in quanto privo di figure dirigenziali di ruolo, dovrà valutare la possibilità di individuare il RPCT in un dipendente con posizione organizzativa, riconoscendogli autonomia e indipendenza per l’espletamento del ruolo;
  • eventuali scelte difformi dovranno essere motivate evidenziando, in modo particolarmente stringente e puntuale, le ragioni che potrebbero condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege, dando conto del fatto che il RPC prescelto abbia comunque autonomia e indipendenza per lo svolgimento delle relative funzioni.

Stefania Fabris


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