Nel caso di affidamento diretto tramite procedura di selezione aperta al pubblico senza alcuna limitazione soggettiva, è necessaria la preventiva fissazione di regole e principi, benché non dettagliati, in grado di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale e di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dall’Amministrazione [fattispecie di lcontratto d’importo inferiore a 40mila euro[.

Tar Lombardia, Milano, sez. I, ordinanza cautelare 18 febbraio 2020, n. 208, Pres. Giordano, Est. Vampa

A margine

La ditta seconda classificata di una procedura per l’affidamento diretto di un “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti smessi CER 20 01 10 e servizi accessori” ex art. 36, c. 2, lett. a) del  d.lgs. n. 50/2016, impugna la lettera d’invito e il capitolato, unitamente alla comunicazione di non aggiudicazione e al provvedimento di aggiudicazione finale lamentando l’assenza di previa individuazione dei criteri per la definizione della migliore offerta.

La sentenza

Il Tar ricorda che l’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 testualmente dispone che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Inoltre, l’art. 36, comma 2, lett. a), puntualizza che, per importi inferiori a € 40.000, può altresì procedersi all’affidamento in via diretta “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

Nel caso in esame, la stazione appaltante ha optato per l’adozione di una procedura di selezione aperta al pubblico, senza alcuna limitazione soggettiva, con la partecipazione di tutti gli operatori interessati purché in possesso della qualificazione all’albo dell’amministrazione per la categoria di riferimento.

Ad avviso del Tar, l’indizione di tale procedura impone in ogni caso l’osservanza dei principi fondamentali del diritto dell’Unione per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed espressamente richiamati nel citato art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità.

In particolare, l’osservanza di tali principi, impone la preventiva fissazione di regole e principi, benché non dettagliati stante la natura semplificata della procedura, in grado di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale e di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dall’Amministrazione.

Nella vicenda, detti principi non sono stati rispettati, in considerazione della mancata fissazione preventiva del benché minimo criterio di valutazione ed in assenza, altresì, dell’indicazione del valore del servizio.

Ciò non ha consentito ex ante ai partecipanti di comprendere sulla base di quali concreti elementi la stazione appaltante avrebbe prescelto una determinata offerta e ha reso immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata.

Pertanto il Tar accoglie la domanda sospendendo gli atti impugnati ai fini di una riedizione della procedura.

di Simonetta Fabris

 


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