L’art. 89, co. 7, del Codice dei contratti pubblici esclude che della stessa ausiliaria si avvalga più di un “concorrente”, ma non impedisce che, nell’ambito del medesimo raggruppamento di imprese, queste ultime si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, sempreché non vi siano intenti elusivi, dimostrati dalla stazione appaltante.

Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 16 dicembre 2019, 1979, Presidente Di Santo, Estensore Palmieri

A margine

Un RTI viene escluso da una procedura aperta per l’affidamento di servizi di gestione di un centro di accoglienza per avere, due imprese componenti del RTI, sottoscritto un contratto di avvalimento con la stessa società ausiliaria in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di gara che richiama l’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto l’RTI ricorre al Tar.

La sentenza

Il collegio ritiene il ricorso fondato evidenziando l’erronea interpretazione, data dalla stazione appaltante, dell’art. 89, co. 7, del Codice dei contratti pubblici.

Tale articolo prevede infatti che “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”.

Ad avviso del Tar, tale previsione normativa esclude che della stessa ausiliaria si avvalga più di un “concorrente”, ma non impedisce che, nell’ambito del medesimo raggruppamento di imprese, queste ultime si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, sempreché non vi siano intenti elusivi, nel caso in esame non allegati dall’Amministrazione (sul punto, C.d.S, V, 10.4.2018, n. 2183).

Pertanto, sotto tale profilo, la S.A. ha introdotto una nuova causa di esclusione dei concorrenti dalla gara, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Di conseguenza il Tar dispone l’annullamento dell’esclusione del RTI ricorrente.

di Simonetta Fabris


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