I presupposti per la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici sono: (i) la natura pubblica del soggetto, ente od amministrazione, al quale l’agente è legato da un rapporto di impiego o di servizio (requisito soggettivo); (ii) la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato l’evento fonte di responsabilità (requisito oggettivo).

E’ necessario, per la giurisdizione della Corte dei conti sulle società in house,  che l’organismo sia partecipato da una pubblica amministrazione secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Non rientra in tale nozione di pubblica amministrazione una società che, pur svolgendo un’attività pubblicistica ed essendo sottoposta alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti, abbia la qualificazione giuridica di ente privato e come tale si presenti all’esterno.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 dicembre 2019 n. 32608. Presidente Virgilio, Relatore Giusti (regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti).

A margine

La questione – Il quesito risolto dalle Sezioni Unite riguarda la sussistenza o meno della  giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento del danno cagionato dalla mala gestio nell’ipotesi di presidente e di direttore generale di una società in house partecipata da un soggetto privato che svolge attività pubblicistica  (nella fattispecie, Enpam Sicura s.r.l. con socio unico la Fondazione Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM, istituita con lo scopo di supportare la Fondazione in alcune aree operative, di natura amministrativa e gestionale per i propri fini istituzionali).

L’ordinanza – Per la Suprema Corte la giurisdizione sussiste solo nel caso di società in house  partecipata da una delle amministrazioni pubbliche tradizionali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001, (amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni,  Province,  Comuni,  Comunità montane, ecc), dai loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, da  enti pubblici economici e da un’ autorità di sistema portuale, come da definizione di “pubblica amministrazione” fornita dall’art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP (D.Lgs. n. 175 del 2016)

Sempre secondo il Giudice di legittimità di ultima istanza,  ai fini dell’incardinazione della giurisdizione in capo alla Corte dei conti  non è sufficiente la (sola) natura pubblicistica dell’attività svolta dal soggetto partecipante,  seppure sottoposta alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti, se tale soggetto ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale si presenta all’esterno. Ciò in quanto per radicare la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici occorre la compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di contabilità pubblica: a) uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto – ente od amministrazione – al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; b) l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato l’evento, fonte di responsabilità.

Conclusioni –  La sentenza annotata completa l’orientamento della Suprema Corte che relega ad ipotesi eccezionali la giurisdizione della Corte dei conti  sulle società pubbliche partecipate. Secondo tale orientamento, la competenza giurisdizionale della magistratura contabile in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi e dei dipendenti di società a partecipazione pubblica  sussiste nelle seguenti ipotesi tassative: (a) deve trattarsi di una società in house; (b) il danno deve essere provocato direttamente al patrimonio dell’ente pubblico controllante; (c) il danno deve essere cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico controllante.

In caso di società in house, inoltre, devono risultare  da precise disposizioni statutarie, in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita, i seguenti tre presupposti: (1)  partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati; (2) svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci (80%); (3) controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche (Cass. civile, SS.UU.,ordinanza 12 -12- 2019 n. 32608, cit.; Cass. civile, SS.UU., sentenza 20 -03- 2018, n. 6929; Cass. civile, SS.UU., 2 -2-2018, n. 2584; Cass. civile, SS.UU., ordinanza  27-12-2017, n. 30978).

A tali presupposti, deve aggiungersi, secondo l’ordinanza annotata n. 32608 del 2019, l’obbligatoria partecipazione all’organismo societario di una delle pubbliche amministrazioni elencate all’art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP (D.Lgs. n. 175 del 20).

Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, dell’azione di risarcimento del danno subito da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti,  può conoscere il solo giudice ordinario, in quanto l’autonoma soggettività della società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza del rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile (Cass. civile, SS.UU., sentenza 22/01/2015 n° 1159; Cass. civile, SS.UU., sentenza 25 -3- 2013, n. 7374 e Cass. civile, SS.UU., ordinanza 7 -01-2014, n. 71).

Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse.


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