Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020. Di conseguenza gli enti sono autorizzati all’esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2020 e sino alla stessa data. E’ quanto dispone il decreto del Ministero dell’interno 13 dicembre 2019 approdato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre scorso (GU n. 295).
Il rinvio decretato, su richiesta dell’ANCI, è motivato con il ritardo nell’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2020 e nella conversione in legge del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (avvenuta solo il 17 dicembre con l’approvazione definitiva da parte del Senato), che ha privato gli enti locali di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili per la predisposizone del loro bilancio.
Anche quest’anno, quindi, si perpetua la deprecabile prassi di prorogare la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL n. 267 del 2000 al 31 diccembre dell’anno precedente, e di autorizzare l’esercizio provvisorio, con conseguente gestione in dodicesimi per i primi tre mesi dell’anno.
Diverso enti “virtuosi” hanno provveduto o stanno provvedendo all’approvazione dei loro bilanci evitando così di incorrere nei rigorosi limiti fissati dal TUEL per l’esercizio provvisorio. Per loro nessun premio dalla legislazione, ma solo forse dalla collettività.
Esercizio provvisorio – Come previsto dall’art. 163 del TUEL, nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Mentre è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese consentite, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente per il 2020, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Non sono soggette a questo limite le spesse: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Gli enti devono indicare nei mandati di pagamenti relativi a spese escluse dal limite dei dodicesimi l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-bis) dello stesso TUEL, ossia la tipoligia di spesa non soggetta al controllo dei dodicesimi in corso di esercizio provvisorio.
Proroghe automatiche – Con la proroga del termine di bilancio, risulta prorogato anche il termine ultimo per l’approvazione del PEG_Piano della performance_Piano dettagliato degli obiettivi, da deliberare entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio da parte del consiglio (art. 169 TUEL) e, per il principio contabile 4.1. «programmazione», §10.3, nella prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del consiglio. In esercizo provvisorio, anche per il PEG sono validi ed utilizzabili gli stanziamenti del secondo anno del piano riferito al triennio precedente.
Automaticamente prorogata al 30 aprile anche la data ultima per l’invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) del bilancio di previsione, in quanto il comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 2016 stabilisce il termine massimo per tale adempimento in trenta trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione del preventivo (come per l’invio degli altri documenti contabili: rendiconto e bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato).