Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all’art. 110 del Tuel possono essere attribuiti solo a soggetti in possesso dei requisiti di accesso previsti in relazione alla qualifica da ricoprire
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, sentenza n. 182 del 19 settembre 2019 – Presidente F.F. Tonolo, relatore Alberghini
A margine
Il caso – Il sindaco di un comune è chiamato a rispondere dell’assegnazione di un incarico dirigenziale ad un funzionario privo del diploma di laurea.
Sull’argomento occorre premettere che il TUEL ammette sì il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, ma mantiene fermo il necessario possesso, da parte del soggetto incaricato, dei requisiti previsti in relazione alla qualifica da ricoprire.
In questo senso, il D.Lgs. n. 165/2001, applicabile anche a comuni e province, fa riferimento alla formazione universitaria e post universitaria ai fini della verifica della particolare qualificazione professionale e, per l’accesso alle qualifiche dirigenziali a tempo indeterminato, stabilisce il possesso di un titolo di studio pari alla laurea.
La sentenza – A parere della Procura, la mancanza del titolo professionale ha determinato uno squilibrio sinallagmatico causativo di danno, la cui responsabilità è da attribuirsi al Sindaco quale esclusivo titolare del potere di conferimento dell’incarico.
Il comportamento del capo dell’amministrazione appare connotato da colpa grave per avere assegnato l’incarico pur in presenza dei rilievi mossi dal Segretario comunale in ordine di profili di illegittimità dello stesso, quindi, in contrasto con un quadro normativo chiaro e consolidato, di cui non poteva non essere a conoscenza.
A nulla vale sostenere la sussistenza della c.d. esimente politica, di cui all’art. 1, co. 1 ter, della L. n. 20/1994, perché riferita alla diversa fattispecie degli atti di competenza degli uffici, autorizzati o eseguiti in buona fede da titolari di organi politici.
E non sono parimenti utili ad escludere la responsabilità del Sindaco i richiami alla sua buona fede con riferimento alla complessità e tecnicità della materia, nonché l’esistenza di precedenti analoghi incarichi conferiti allo stesso soggetto.
Neppure, infine, possono essere contestati i presupposti del danno con i risparmi derivanti dall’attribuzione dell’incarico ad un funzionario interno piuttosto che ad un soggetto esterno o per essere, l’atto di assegnazione, atto esecutivo di una previa deliberazione dalla Giunta comunale, di adozione del Piano occupazionale.
Il decreto di conferimento, contenente l’individuazione e la scelta del soggetto, è, infatti, formalmente e sostanzialmente, atto proprio del Sindaco, adottato nell’ambito di funzioni ad esso attribuite in via esclusiva dal TUEL e dal Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.
La circostanza che il personale apicale degli uffici o il Segretario comunale fossero tenuti alla predisposizione del decreto non esclude la responsabilità del capo dell’Amministrazione, trattandosi di un compito di mera redazione materiale e non di una compartecipazione alla formazione della volontà che nel documento si trasfonde.
Quanto alla responsabilità del Segretario, la Corte ricorda che, dopo l’intervento della legge n. 127/1997, l’ordinamento attribuisce a questa figura funzioni meramente consultive e di assistenza agli organi del comune, ma non certo funzioni di amministrazione attiva.
Nel caso di specie, da un lato, il Segretario risulta avere assolto al proprio compito di consulenza/assistenza, rappresentando i profili di illegittimità del decreto di conferimento. Dall’altro, in relazione alla delibera giuntale di approvazione del piano occupazionale, il Segretario risulta essersi limitato a svolgere la funzione redazionale e certificativa che gli compete in fase di registrazione dei fatti e delle volontà espresse nel corso della seduta.
Conclusioni – L’illegittimità dell’incarico ha causato all’amministrazione un ingiusto pregiudizio economico derivante dalla mancata corrispondenza tra la retribuzione erogata e la prestazione resa dal funzionario nominato dirigente.
Il Sindaco dovrà risarcire il comune per non valutato la possibilità di affidare la responsabilità dell’area ad un funzionario di cat. D mediante l’istituto della posizione organizzativa, contrattualmente previsto ed applicabile al caso di specie.
Il danno viene quantificato in euro 78.120,00, pari alla differenza tra il trattamento economico superiore pagato al funzionario, e quello che gli sarebbe invece spettato in caso di assegnazione della predetta posizione organizzativa.
Stefania Fabris