Il pagamento di un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva deve essere sempre preceduto dall’approvazione da parte del consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento.
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 21 novembre 2019, n. 27, Pres. Angelo Buscema, Rel. C. Iamele – V.Franchi
La questione – La questione, sollevata dalla Sezione Puglia (deliberazione n. 44/2019/QMIG), riguarda la possibilità o meno di effettuare il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, prima della delibera del consiglio di riconoscimento della loro legittimità.
I diversi orientamenti – Sulla possibilità dell’immediato pagamento del debito da sentenza esecutiva le sezioni regionali della magistratura contabile hanno espresso tre diversi orientamenti interpretativi.
Secondo un primo orientamento, è possibile il pagamento immediato del debito da sentenza esecutiva non potendo l’organo consiliare stabilire diversamente dall’autorità giudiziaria. Questa soluzione ha il pregio di evitare ulteriori pregiudizi di carattere economico-finanziario all’ente in caso di inerzia al riconoscimento immediato da parte del consiglio (Sez. Campania, delibera n. 2/2018).
Secondo un secondo orientamento, è doveroso il pagamento, prima del riconoscimento formale in consiglio comunale, solo in presenza di un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio, stante i principi contabili (punto 5.1 di cui all’allegato 4/2) che prevedono che la registrazione di un impegno di spesa possa avvenire dal momento in cui l’obbligazione a carico dell’ente è giuridicamente perfezionata (Sez. Liguria deliberazione n.73/2018).
Un terzo orientamento, infine, predilige una lettura più restrittiva del disposto normativo, ritenendo necessario sempre l’intervento del consiglio dell’Ente. Ciò in quanto, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina diversa per le sentenze esecutive, «non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 194 Tuel, secondo cui il riconoscimento del debito avviene, prima del pagamento, con atto del consiglio»(Sez. Sicilia, delibera n. 78/2014).
La Sezione delle Autonomie, con il principio enunciato con la deliberazione annotata, ha chiuso definitivamente la questione, ribadendo anche per la fattispecie di debito derivante da sentenza esecutiva quanto precedentemente affermato con la deliberazione n. 21/2018 «Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico».
Conclusioni. In sintesi, per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, la procedura è la stessa per tutte le fattispecie considerate dall’art. 194 del TUEL (art. 1, lettere dalla a) alla e).
- eventuale piano di rateizzazione da convenire con i creditori;
- parere dell’organo di revisione (art. 239, co 1, lett. b) n. 6 TUEL);
- deliberazione del consiglio di riconoscimento del debito;
- reperimento delle necessarie coperture, utilizzando in ordine di priorità: le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e, solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare altre risorse e con dettagliata motivazione, mediante il ricorso a mutui;
- determinazione di impegno della spesa sui capitoli di bilancio dei pertineti esercizi finanziari;
- pagamento mediante un piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, della durata massima di tre anni finanziari compreso quello in corso;
- trasmissione della deliberazione consiliare alla competente procura della Corte (art. 23, co. 5, L. 289/2002).