Pubblichiamo la bozza del nuovo regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti previsto dall’art. 216, c. 27-octies del medesimo codice come novellato dalla l. n. 55/2019 (cd sblocca cantieri).
Il regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 216, c. 27-octies del Codice (avvenuta in data 19/04/2019 per il DL 18 aprile 2019, n. 32 e in data 18/06/2019 per la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione) ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Regolamento deve contenere disposizioni nelle seguenti materie (art. 216, comma 27-octies, ):
- Nomina, ruolo, compiti RUP (art. 31, co 5);
- Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto (art. 23, co 3);
- Sistema di qualificazione e requisiti degli OE e dei contraenti generali;
- Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia UE (art. 36, co 7);
Direzione dei lavori e dell’esecuzione (art. 102, co 8); - Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- Collaudo e verifica di conformità;
- Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e relativi requisiti degli OE;
- Lavori riguardanti i beni culturali
Nelle more della sua adozione le Linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, del Codice rimangono in vigore o restano efficaci.
Entro il 15 dicembre 2019, secondo il Ministro per le Infrastrutture, la bozza, redatta dai tecnici del MIT e al momento composta 259 articoli, dovrebbe essere rivista e completata da una commissione di 13 esperti appositamente nominata, avviando così l’iter per l’approvazione del provvedimento nella forma di un DPR previo:
- “concerto” del Ministro dell’Economia;
- parere della Conferenza Stato Regioni;
- parere del Consiglio di Stato;
- parere delle commissioni parlamentari competenti;
- approvazione finale in Consiglio dei ministri.