L’art. 35, c. 3 del Codice dei contratti stabilisce che le soglie per l’affidamento di lavori, servizi e forniture superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Pertanto, anche quest’anno, è arrivato il consueto aggiornamento.
In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti (UE) che definiscono le soglie europee da applicare, secondo l’art. 2 di ogni Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2020.
Si tratta del:
Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
Le nuove soglie stabilite dai Regolamenti sono:
Nei settori ordinari
- Euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- Euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- Euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- Euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali:
- Euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- Euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- Euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.