Il  decreto legge fiscale 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, in vigore dal 27 ottobre scorso, ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, contiene fra i suoi  60 articoli diverse disposizioni di particolare interesse per gli enti locali (testo del decreto – legge).

Fra le novità di rilievo del decreto n. 124, che non è esagerato definire decreto “omnibus”,  si segnalano le seguenti:

  •  art. 42 sull’incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2019 dei contributi straordinari destinati allee fusioni dei comuni, di cui all’art. 15 del TUEL;
  •  art. 44, sull’abrogazione dell’art. 6 del D.L. 132/2011 sulla liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita;
  •  art.  47, con diverse modifiche in materia di tarsporto pubblico locale di cui all’art. 27 della  L.  50/2017:
  • art   48 sulle modifiche all’art. 228, comma 5 (con la sopressione dell’obbligo di allegare, oltre che al rendiconto di gestione, anche al relativo certificato la tabella dei parametri di deficitarietà)  e all’art, 243 del TUEL (con modifiche, fra l’altro, per ciò che riguarda i controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ora riguardanti anche “a) gli  enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione”);
  • art. 49  di modifica dell’art. 1 della  L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), relativamente ai commi 134 e 135 sui contributi statali a sostegno degli investimenti  per opere pubbliche alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, con l’inserimento nella lista delle popere publiche prioritarie di nuove tipologie di  interventi con ” finalità verde” (viabilità e trasporti anche con la finalita’ di ridurre l’inquinamento ambientale”; messa in sicurezza e  sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; cnfrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati);
  • art. 50, con altre modificfiche  all’art. 1 della L. 145/2018  : a) abrogazione del comma 857 relativo al raddoppio delle misure premiali per gli enti che non hanno richiesto anticipazione di liquidità per i pagamenti entro il mese di febbraio 2019; b) modifiche al comma 861, secondo cui, imitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 dello stesso articolo possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le modalità fissate dallo stesso comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione  dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+;
  • art. 51 secondo cui la società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa’ pubbliche da esse controllate secondo condizioni definite in apposita convenzione;
  • art. 57 sulla modifica dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), di cui una quota di risorse destinata ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, con elevazione graduali delle percentuali della perequazione (dall’anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2030);
  • art. 57 che elimina, a decorrere dall’anno 2020, il limite imposto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali (articolo 1, co 2, del D.lgs. 118/2011), anche in forma societaria,per le spese di formazione (fissato nel 50% delle spese sostenute nel 2009 dall’art. 6, co 13, del Dl 78/2010).

 

 

 


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