Le dichiarazioni rese mediante DGUE soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte dell’impresa, del requisito indicato dal Disciplinare, non dovendo essa null’altro dichiarare mediante altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio, incombendo piuttosto sull’Amministrazione un onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta.
Tar Lecce, sez. II, sentenza 16 ottobre 2019, n. 1601, Presidente Di Santo, Estensore Palmieri
A margine
Un’impresa viene esclusa da procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione di un intervento di rimozione e smaltimento di un mercato ittico galleggiante, per mancanza del requisito del possesso dei titoli di studio e/o professionali richiesti dal disciplinare e da dimostrare, secondo le previsioni del medesimo disciplinare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , nella quale dovevano essere indicate le generalità complete di ogni singola risorsa umana, con indicazione degli estremi del rispettivo titolo di studio e/o professionale.
In particolare, pur avendo autocertificando il possesso del suddetto requisito in seno al DGUE e pur in presenza di un espresso richiamo al potere di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 all’interno della lex specialis di gara, la ricorrente viene comunque esclusa dalla commissione di gara.
Pertanto l’impresa ricorre al Tar.
La sentenza
Il Collegio ricorda che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, l’art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara.
Inoltre, fatte salve diverse previsioni della “lex specialis” e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, d.lgs. 50/2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. 50/2016 (C.d.S, V, 18.3.2019, n. 1730).
Pertanto, alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel DGUE soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte di quest’ultima, del requisito indicato dal Disciplinare, non dovendo essa null’altro dichiarare, incombendo piuttosto sull’Amministrazione un onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta.
Per tali ragioni, l’Amministrazione non avrebbe dovuto escludere la ricorrente dalla gara.
Ciò tanto più che, ai sensi del cennato art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, ribadito dal Disciplinare, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE può (e deve) essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio.
Pertanto, laddove l’Amministrazione avesse avuto dubbi al riguardo, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente un’integrazione documentale, e non già escluderla sic et simpliciter dalla gara.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è ritenuto fondato e l’esclusione annullata.
di Simonetta Fabris