La concessione di un ulteriore termine per il deposito di quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio quando la documentazione non risulta essere pervenuta per un malfunzionamento informatico non addebitabile alla controinteressata, appare inevitabile.

Mentre in ipotesi sussiste l’interesse del richiedente ad impugnare un’esclusione fondata sul diniego di proroga del termine concesso in sede di soccorso istruttorio, appare non ipotizzabile un interesse da parte di altri concorrenti ad impugnare un’ammissione fondata sulla decisione di concedere la proroga, anche alla luce della ratio sottostante la natura perentoria del termine concesso in sede di soccorso istruttorio, individuata nella volontà legislativa «…di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni».

Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 11 ottobre 2019, n. 2350, Pres. Burzichelli, Est. Spampinato

A margine

Una ditta partecipante ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, impugna il provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara del RTI controinteressato nonché il provvedimento di aggiudicazione verso quest’ultimo ove medio tempore intervenuto affermando tra l’altro:

  • che la stazione appaltante non avrebbe dovuto procedere col soccorso istruttorio, ex art. 83, c. 9 del Codice, sulla garanzia provvisoria presentata dal RTI, intestata al solo Ministero dell’interno e non anche all’Agenzia del demanio, ma avrebbe dovuto escluderlo;
  • la violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016 e del disciplinare di gara, per avere la stazione appaltante reiterato la concessione del termine per il soccorso istruttorio dopo aver richiesto la produzione del DGUE in formato elettronico e, verificata l’illeggibilità del file, aver concesso un ulteriore termine per l’esercizio del soccorso istruttorio, dopo la scadenza del primo termine, per presentare un nuovo file.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato.

In particolare, circa il primo motivo, il giudice richiama il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione ribadito dal comma 8 dell’art. 83 del codice dei contratti (secondo cui «…I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti…»), ricordando che le carenze della cauzione provvisoria non integrano causa di esclusione, bensì irregolarità sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio (TAR Toscana, Sez. II, 13 marzo 2019, n. 357).

Sul secondo motivo il Tar condivide la motivazione addotta dalla stazione appaltante e riportata nei verbali di gara ove si legge che: «…La ditta controinteressata, infatti, nel termine concesso ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ha prodotto il documento mancante e richiesto dal RUP, assolvendo all’onere imposto alla parte di integrazione della documentazione amministrativa. Il file prodotto risultava parzialmente illeggibile, causa errore file già riscontrato anche in sede di presentazione da parte di altro operatore economico. La Commissione ha dunque ritenuto di consentire alla parte la presentazione di un file leggibile, concedendo un termine di 5 giorni, alla luce anche dei recenti orientamenti dell’ANAC in materia di legittima duplicazione del soccorso istruttorio per il completamento di irregolarità formali della documentazione amministrativa e del principio espresso dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 975 del 02/03/2017…».

Infatti, da un lato la concessione di un ulteriore termine per il deposito di quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio appare essere stata inevitabile nel caso di specie, in cui la documentazione non risulta essere pervenuta per un malfunzionamento informatico, come tale non addebitabile alla controinteressata; ciò di per sé è sufficiente al rigetto del motivo.

Un’altra ragione però milita per non accogliere il motivo: mentre in ipotesi sussiste l’interesse del richiedente ad impugnare un’esclusione fondata sul diniego di proroga del termine concesso in sede di soccorso istruttorio, appare non ipotizzabile un interesse da parte di altri concorrenti ad impugnare un’ammissione fondata sulla decisione di concedere la proroga, anche alla luce della ratio sottostante la natura perentoria del termine concesso in sede di soccorso istruttorio, individuata da TAR Lazio – Roma 3572/2018 nella volontà legislativa «…di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16)…».

Pertanto il ricorso è respinto.


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