L’aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.
Tar FVG, Trieste, sez. I, sentenza 30 settembre 2019, n. 408 – Pres. Settesoldi, Est. Stevanato
A margine
Un’impresa impugna l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di screening mammografico presso alcune aziende sanitarie deducendo la violazione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in quanto la verifica della regolarità della procedura, l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione sono stati disposti, con specifico provvedimento, dal presidente della commissione giudicatrice (che non era anche responsabile unico del procedimento) in veste di “dirigente responsabile delegato” della struttura competente della stazione appaltante.
La sentenza
Il collegio ritiene la censura fondata ricordando che l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016, dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Come noto, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta.
Appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.
Conseguentemente il Tar annulla il provvedimento di aggiudicazione ma, trattandosi di mero vizio formale/procedurale, non vi è luogo né alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, né al subentro, né al risarcimento del danno, non essendo emersa (ex art. 122 cpa) a favore della ricorrente una prognosi favorevole a divenire aggiudicataria, alla luce dell’infondatezza degli altri vizi dedotti.
di Simonetta Fabris