La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione che ha approvato il questionario sul bilancio di previsione 2019/2021 fornisce, tra le tante indicazioni utili, anche un interessante vademecum agli organi di revisione economico-finanziaria in ordine ai controlli ed all’attività di vigilanza da svolgere in relazione alla tempestività dei pagamenti delle amministrazioni locali.
Corte dei conti, Sezione della Autonomie, deliberazione 24 luglio 2019, n° 19/SEZAUT/2019/INPR, Pres. Buscema. Relatori Ferona, Brandolini, Franchi
A margine
Si tratta di un tema decisamente “caldo”, considerando che – negli ultimi anni – sono stati molteplici i provvedimenti normativi e gli strumenti messi in campo per garantire, anche in adempimento di una specifica disciplina comunitaria, che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni siano eseguiti tempestivamente (la recente introduzione, con la L. 145/2018, del fondo per debiti commerciali ne è una significativa dimostrazione).
Tale evoluzione normativa ha interessato pure il ruolo degli organi di revisione economico-finanziaria, chiamati a verificare l’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali nel quadro più ampio delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle relative previsioni.
Secondo la Corte dei conti, in primis, i revisori devono così verificare l’avvenuta adozione delle misure organizzative, tanto sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa quanto dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa.
Congiuntamente, l’attenzione deve essere puntata sull’adempimento di quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che obbliga il responsabile dell’impegno di spesa ad accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
Ancora, l’organo di controllo è tenuto ad indicare, anche nella relazione sul rendiconto di gestione, se l’ente correttamente e regolarmente provveduto alla comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla “Piattaforma certificazione crediti”, esprimendosi sulle motivazioni addotte dall’ente in caso di inadempimento.
Osservando le disposizioni più recentemente introdotte, poi, è sottolineato il compito degli organi di revisione di verificare che l’ente abbia provveduto correttamente a quantificare il debito commerciale scaduto al 31.12.2018 (oggetto di pubblicazione) sulla base di quanto stabilito dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Ancora, da ricordare è l’attività da svolgere in ordine alla completa implementazione ed all’aggiornamento, da parte del servizio economico-finanziario, della “Piattaforma certificazione crediti”, a maggiore che ora per la rinnovata centralità assunta, tra l’altro, nel calcolo dei ritardi di pagamento e nel ricorso alle nuove anticipazioni di liquidità.
Per gli enti, poi, che non hanno ancora eseguito la transizione al sistema SIOPE+, è suggerita una puntuale verifica in ordine alla trasmissione alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali delle comunicazioni relative al pagamento delle fatture dal momento che, per quelli che vi abbiano aderito, i dati dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche tramite SIOPE+ sono automaticamente acquisiti.
Infine, un ruolo di vigilanza da parte degli organi di controllo è auspicabile in ordine all’adeguamento delle convenzioni di tesoreria ai principi recati dalla direttiva europea PSD2, recepita, nel nostro ordinamento, con il D.Lgs. 21814/2017, relativa ai pagamenti digitali (si veda anche la circolare RGS del 15.06.2018, n° 22).
Le indicazioni contenute nella recente pronuncia conferma, quindi, la fondamentale funzione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e della loro attività di vigilanza, che deve accompagnare le amministrazioni sistematicamente sulla base dell’evoluzione normativa che interviene, anche in relazione al tema dei pagamenti.
Di conseguenza, è imprescindibile che tale attività si focalizzi pure sugli aspetti indicati, sulla base di un’attenta pianificazione, mediante il ricorso ad un approccio campionario fondato su un’attenta valutazione ed analisi dei cd. rischi di revisione.