Dopo la sospensione dei relativi obblighi, disposta con deliberazione n. 382 del 12 aprile 2017 e con comunicato del 7 marzo 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione è tornata a fornire indicazioni sulla pubblicazione dei compensi, delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali e degli emolumenti percepiti dai dirigenti pubblici.
Con delibera n. 586 del 29 giugno u.s., l’A.N.AC. ha infatti aggiornato le Linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, contenute nella precedente delibera n. 241 dell’8 marzo 2017, revocandone nel contempo la sospensione.
L’aggiornamento fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, con la quale sono state dichiarate:
a) la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co.1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui è stabilito l’obbligo di pubblicare i dati di cui al co. 1, lett. c), su compensi, importi di viaggi di servizio e missioni anche per i titolari di incarichi dirigenziali;
b) l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza, dello stesso art. 14, co. 1-bis, “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, co.1, lett. f), ….anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi previsti dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 …”;
c) l’inammissibilità dell’analoga questione sollevata con riferimento al co. 1-ter, sulla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico delle finanza pubblica dagli stessi dirigenti.
La nuova delibera si propone di fare chiarezza sugli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla dirigenza pubblica, relativi a:
1) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, co. 1, lett. c) in combinato disposto col co. 1-bis);
2) dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, co. 1, lett. f) in combinato disposto col co. 1-bis);
3) emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, co. 1-ter).
I giudizi della Corte costituzionale – Rispetto agli obblighi di pubblicazione oggetto del giudizio, la Consulta ha osservato quanto segue:
1) il regime di piena conoscibilità dei “compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, risulta “proporzionato” rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza, in quanto volto a consentire la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – delle risorse utilizzate per le remunerazione dei “soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Questo obbligo di pubblicazione è relativo, per le espressioni utilizzate dalla stessa Corte, a tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di Amministrazione in cui essi prestano servizio.
2) la conoscenza delle informazioni e dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, rivolta, per com’è formulata la norma, in modo indiscriminato, a tutti i dirigenti pubblici, non appare invece né necessaria, né proporzionata rispetto ai fini della trasparenza.
In questo caso, la norma appare illegittima proprio perché non effettua una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità, alla carica ricoperta dal singolo dirigente; in altri termini, al grado di esposizione dell’incarico al rischio corruttivo e all’ambito di esercizio delle relative funzioni.
Riconosciuta, tuttavia, l’importanza di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza, nelle more di un nuovo intervento legislativo, è la stessa Corte che indica, in via provvisoria, nell’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, il parametro normativo utile ad individuare l’attesa graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
3) l’inammissibilità della questione attinente alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica, in quanto non rilevante rispetto agli atti oggetto del giudizio principale, con conseguente piena applicabilità dell’obbligo sancito dall’art. 14, co. 1 ter, del d.lgs. n. 33/2013.
La nuova deliberazione dell’A.N.AC. – La delibera n. 586/2019 conferma che l’obbligo di pubblicare i dati sui compensi connessi all’assunzione della carica, agli importi di viaggi di servizio e a missioni pagati con fondi pubblici, si estende a tutti i dirigenti pubblici, in servizio presso le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.
Come già previsto nella delibera n. 241/2017, questo obbligo si applica pertanto a:
a) titolari di incarichi dirigenziali, statali e non, a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione;
b) dirigenti con incarichi amministrativi di vertice;
c) dirigenti “interni” ed “esterni” all’Amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico, o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
d) dirigenti a cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento.
Con riguardo, invece, alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, nelle more di un nuovo intervento normativo in materia, occorre prendere a riferimento l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 per salvaguardare un nucleo minimo di tutela della trasparenza.
L’individuazione dei dirigenti destinatari di tale obbligo non va però effettuata in ragione dell’amministrazione di appartenenza ma delle attribuzioni loro spettanti (compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo”) e della posizione organizzativa rivestita.
In questo senso, il richiamo all’art. 19, co. 3 e 4, del T.U.P.I., letto nel quadro della sentenza n. 20/2019, non permette di esentare dall’obbligo di pubblicazione le amministrazioni non statali, le quali non possono non essere ricomprese nell’ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza, sia per i rinvii normativi effettuati dallo stesso T.U. sul pubblico impiego (Cfr art. 27) sia per l’applicazione del principio di uguaglianza, nonché in vista del fine, sancito dalla stessa sentenza, di garantire un nucleo minimo di tutela del diritto della trasparenza.
In ordine ai soggetti destinatari dell’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali, l’A.N.AC. giunge pertanto ad affermare che dovranno procedere con la pubblicazione:
– i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale;
– le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.
Le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19 dovranno comunque adottare un atto organizzativo ad hoc (anche modificando il proprio regolamento su uffici e servizi) in cui indicare le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle di cui all’art. 19, co. 3 e 4, sottoposte al regime di trasparenza rafforzata. Tale atto andrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Atti generali”, e andrà collegato tramite link alla sotto sezione relativa ai dirigenti.
In merito, infine, all’obbligo di cui all’art. 14, co. 1-ter, stante la pronuncia di non ammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale, resta fermo, per tutti i dirigenti, l’onere di comunicare all’Amministrazione di appartenenza l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e quello, per la stessa Amministrazione, di pubblicare on line detto dato.
Casi specifici – Nella precedente delibera n. 241/2017, l’Autorità aveva specificato che “gli obblighi di pubblicazione, come declinati nell’art. 14, co. 1-bis per i titolari di incarichi dirigenziali, gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incarichi amministrativi di vertice o meno, dirigenti interni o esterni all’amministrazione, titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione o dirigenti che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio o ricerca”.
L’Autorità aveva anche operato i seguenti distinguo:
a) uffici di diretta collaborazione, nell’ambito dei quali sono soggetti alla totalità degli obblighi di pubblicazione i titolari di incarichi dirigenziali conferiti all’interno degli stessi uffici; con esclusione dell’obbligo di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali per i soli incarichi di capo/responsabile dell’ufficio di natura non dirigenziale;
b) dirigenti della sanità, soggetti alla totalità degli obblighi limitatamente ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse.
c) dirigenti di comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per i quali, stante la necessità di un eguale trattamento rispetto ai titolari di incarichi politici negli stessi enti, nonché per esigenze di semplificazione, la pubblicazione poteva limitarsi ai dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione quindi delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f);
d) dirigenti scolastici, per i quali gli obblighi comprendono i soli dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e);
e) enti pubblici economici, società in controllo pubblico, enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013: totalità degli obblighi per i direttori generali; esclusione della pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali per i dirigenti ordinari.
Con l’aggiornamento operato con delibera n. 586/2019, l’Autorità rivede alcune delle proprie posizioni, stabilendo in particolare che:
a) per i responsabili/capi degli uffici di diretta collaborazione è ribadita l’applicazione dell’art. 14, co. 1, limitatamente dalla lett. a) alla lett. e); diversamente, per i dirigenti di tali uffici, appare ora necessario effettuare una distinzione tra “dirigenti apicali” e dirigenti di seconda fascia o equiparati: solo per i primi sarà applicabile anche l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali;
b) dirigenti della sanità: per coloro che rivestono il ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni “apicali”, resta confermato l’obbligo di dare applicazione all’art. 14, dalla lett. a) alla lett. f); conseguentemente, per i soli dirigenti di strutture semplici, non sarà più necessario pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali. Restano invece totalmente esclusi dall’applicazione dell’art. 14 i dirigenti del SSN che non rivestono alcuna delle predette posizioni.
c) dirigenti di comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; dirigenti scolastici e dirigenti di enti pubblici economici; dirigenti di enti e società e controllo pubblico: sono confermate le indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017 e, per gli enti e le società e controllo pubblico, nella delibera n. 1134/2017.
Altre novità riguardano, poi:
– i dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento: per queste figure si può ritenere applicabile la sola disciplina di cui all’art. 14, co. 1, dalla lett. a) alla lett. e), in primo luogo perché non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, in secondo luogo perché privi di quei compiti di rilievo gestionale necessari a giustificare la compressione del diritto alla riservatezza;
– i titolari di posizioni organizzative di cui all’art. 14, co. 1-quinquies: ove tali soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” ed assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, dovranno trovare applicazione gli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, dalla lett. a) alla lett. f). In mancanza di tale complessità, resterà esclusa l’applicazione della sola lett. f).
Diversamente, per i titolari di posizioni organizzativa di rilievo non dirigenziale, rimane confermato l’obbligo di pubblicazione del solo curriculum vitae.
Indicazioni operative – Stante l’immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza oggetto della delibera n. 586/2019, tutte le amministrazioni e gli enti che, in attesa del giudizio di legittimità costituzionale, avessero sospeso le pubblicazioni, sono tenuti a provvedere conseguentemente anche per il periodo pregresso.
I siti web andranno aggiornati entro il prossimo 31 ottobre, ovvero entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 586 sul sito dell’Autorità, decorsi i quali l’A.N.AC. riprenderà la propria normale attività di vigilanza.
Stefania Fabris