La non integrale sottoscrizione dell’offerta economica contenuta su fogli separati, per essere stata apposta la sottoscrizione esclusivamente in calce al secondo e ultimo foglio, costituisce, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali, una mera irregolarità sanabile.
Tar Liguria, Genova, sez. I, sentenza 19 luglio 2019, n. 655 – Presidente Peruggia, Estensore Nasini
A margine
L’impresa seconda classificata di una gara per il completamento e l’allacciamento agli scarichi della rete fognaria di una base navale ricorre al Tar affermando l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver sottoscritto solo la seconda delle due pagine di cui era composta l’offerta economica con conseguente violazione del disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione, che in caso di presentazione dell’offerta economica composta da più fogli separati, gli stessi dovessero essere tutti firmati.
La sentenza
Il Tar evidenzia che, dalle norme del disciplinare della gara in esame, deve ritenersi che, l’incompleta sottoscrizione dell’offerta, pur integrando un’ipotesi di “irregolarità formale”, non costituisse una “irregolarità essenziale”.
Infatti, la non integrale sottoscrizione dell’offerta economica contenuta su fogli separati, per essere la sottoscrizione stata apposta esclusivamente in calce al secondo e ultimo foglio, costituisce, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali che il Collegio ritiene di fare propri, una mera irregolarità sanabile.
Si rammenta al riguardo, il principio per cui <<.. in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la sanzione espulsiva da una gara può essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta che, a sua volta, può conseguire al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali>> (C. Stato, sez. V, 27/11/2017, n. 5552).
Nelle gare pubbliche di appalto, la mera incompleta sottoscrizione non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta, né comporta un’incertezza assoluta sulla stessa, trattandosi di un vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (T.A.R. Sardegna, sez. I, 22/01/2019, n. 34). A tal fine deve ritenersi necessaria e sufficiente la firma <<in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto>> (C. Stato, sez. III, 24/05/2017, n. 2452).
Nella vigenza del d.lgs. 163 del 2006, ma trattasi di principio applicabile anche alla fattispecie in esame, peraltro, era stato sottolineato come <<il requisito della sottoscrizione dell’offerta, deve intendersi rispettato con l’apposizione della formalità in questione in calce al relativo documento, atteso che per «sottoscrizione dell’offerta» s’intende proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. La formalità richiesta nella specie dalla lex specialis, secondo cui “l’offerta tecnica dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile”, non ha così una precisa copertura legale e pertanto la sua violazione non può suffragare la ventilata sanzione escludente>> (T.A.R. Campania, sez. dist. Salerno, sez. I , 06/04/2017, n. 664).
Peraltro, occorre sottolineare come l’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, cui fa riferimento l’art. 59 comma 3 (<<fermo restando l’art. 83 comma 9…) è disposizione speciale che, nel qualificare come irregolarità essenziale non sanabili <<le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>, a contrario comporta che, in caso di carenze documentali idonee comunque a individuare il contenuto del soggetto responsabile, non possa parlarsi di irregolarità non sanabile e, quindi, idonea a determinare l’esclusione del concorrente.
Infatti, ai fini dell’annullamento di una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un pubblico appalto sono irrilevanti le irregolarità formali quando quest’ultime in nulla alterino la par condicio tra concorrenti e non sussista alcuna fraudolenta volontà di sottrarsi agli obblighi imposti dalle condizioni di gara.
di Simonetta Fabris