Sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole per la nomina dei commissari di gara in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato di quest’ultima non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole.

Occorre infatti dimostrare che, in concreto, siano mancate le condizioni di trasparenza e competenza; circostanza, comunque, da escludere, quando “la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto”.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 luglio 2019, n. 4865 – Presidente Garofoli, Estensore Veltri

A margine

L’impresa seconda classificata di una gara a OEPV per l’affidamento di un servizio di assistenza infermieristica domiciliare integrata per 60 mesi, attuale gestore del servizio, impugna l’aggiudicazione finale contestando, tra l’altro, la nomina dei componenti del seggio e della commissione di gara per violazione dell’art. 216, comma 12, Codice dei contratti, essendo avvenuta in difetto della predeterminazione di regole di competenza e trasparenza ed essendo  il regolamento sulla nomina delle commissioni adottato solo dopo la gara.

Il Tar FVR, con sentenza 5/2019 ritiene il motivo inammissibile rilevando come la ricorrente non abbia in alcun modo evidenziato i vizi di costituzione degli organi preposti alla gara che avrebbero determinato un concreto pregiudizio nei suoi confronti, specie allorquando (come si deve riscontrare nel caso di specie) non si sia manifestata alcuna posizione dissenziente nel contesto di entrambi i collegi (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, n. 4143 del 2018).

Ad avviso del Tar la censura è comunque infondata in quanto, la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto.

Pertanto entrambi i collegi sono validamente costituiti.

L’impresa si appella dunque al Consiglio di Stato.

La sentenza 

Il giudice di secondo grado ricorda che il comma 12 dell’art. 216, Codice dei contratti, (e prima del correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il comma 12 dell’art. 77) stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie è da escludere, potendosi condividere quanto in proposito affermato dal primo giudice, ossia, che “la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto”.

di Simonetta Fabris


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