Il 3 luglio u.s. la Conferenza Unificata ha reso il proprio parere favorevole sullo schema di regolamento di modifica del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante “Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.

Il decreto ha trovato l’assenso delle regioni, dell’ANCI e dell’Upi.

La sola Associazione nazionale comuni Italiani ha depositato delle osservazioni con le quali ha sollecitato la costituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, previsto dall’art. 5, del d.lgs. n. 148/2018 ed individuato quale sede appropriata per il “raccordo ed il coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici”.

Queste in sintesi la cause, a fronte delle quali, le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche inviate loro:

  1. fattura riferita a operazione non realizzata verso la PA destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e della data della «determinazione dirigenziale» di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

Le fatture non potranno comunque venire rifiutate ove sia possibile correggere gli elementi informativi mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del dpr n. 633/1972.

La motivazione del rifiuto andrà indicata in un apposito campo interno alla descrizione della «notifica esito committente» per essere comunicata al fornitore attraverso il Sistema di interscambio informatico.


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