La disciplina di gara può fissare requisiti di partecipazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge ma tale scelta deve essere rispettosa dei principi comunitari della trasparenza, della par condicio tra i concorrenti, della massima partecipazione e soprattutto della proporzionalità, la cui applicazione informa e condiziona il potere della Pubblica amministrazione nel momento di predisposizione della lex specialis.
In una gara per la riparazione di automezzi militari, estendere la partecipazione a concorrenti con sede in ambito provinciale, e non solo nel comune del reparto interessato, sarebbe illogico, antieconomico e verosimile fonte di danno erariale, comportando spese ingenti per lo spostamento dei veicoli in avaria marcianti e non, oltre all’impiego del personale con conseguente distrazione dai compiti d’istituto.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza 21 giugno 2019, n. 1700 – Presidente Ferlisi, Estensore Valenti
A margine
Il fatto – Un’impresa chiede l’annullamento di un bando di gara relativo ad una procedura aperta sotto soglia per l’affidamento di lavori di riparazione meccanica su automezzi militari su 31 lotti territoriali, svolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1, lett. c) e 60 del Codice dei contratti nonché delle aggiudicazioni finali nel frattempo disposte contestando la previsione della lex specialis che richiede che i concorrenti, a pena di esclusione, debbano avere in disponibilità una officina nel territorio del comune del lotto di riferimento.
In particolare, la ricorrente ritiene nulla la predetta clausola di esclusione in quanto in contrasto con quelle, di valenza generale, previste dalla legge e in ogni caso limitativa della concorrenza.
La sentenza – Il Tar condivide la prospettazione dell’amministrazione resistente ricordando che secondo il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis T.A.R Lazio 14.01.14, n. 466), la disciplina di gara può fissare requisiti di partecipazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge ma tale scelta deve essere rispettosa dei principi comunitari della trasparenza, della par condicio tra i concorrenti, della massima partecipazione e soprattutto della proporzionalità, la cui applicazione informa e condiziona il potere della Pubblica amministrazione nel momento della predisposizione della lex specialis di gara.
I principi di proporzionalità e di ragionevolezza devono comunque essere valutati con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto.
Infatti, l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza non può che essere perseguito in stretta adesione con il principio comunitario di proporzionalità, che richiede non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 19/2/13 n. 1828).
Nel caso in esame si tratta di una prestazione (riparazione di veicoli di corpi militari in relazione alle singole sedi comunali) che, per la specifica natura, deve esser resa presso la sede di attività del debitore.
In particolare, come dedotto dalla stazione appaltante, è oggettiva la necessita di garantire la più opportuna prossimità del servizio rispetto alla sede del contingente che utilizza il mezzo.
Pertanto, estendere la partecipazione dei concorrenti a quelli con sede in ambito provinciale e non solo nel comune del reparto interessato, sarebbe illogico, antieconomico e verosimile fonte di danno erariale, comportando spese ingenti per lo spostamento dei veicoli in avaria marcianti e non, oltre all’impiego del personale con conseguente distrazione dai compiti d’istituto.
Dette considerazioni non sono poi messe in dubbio nemmeno dal richiamo, da parte della ricorrente, alle determinazioni dell’ANAC a tutela della concorrenza, considerata la specificità della prestazione da garantire e la libertà di scelta assicurata ad ogni potenziale partecipante di attrezzare per tempo, ove necessario, una propria officina presso il Comune rientrante nel lotto /nei lotti per i quali si era intenzionati a partecipare.
Pertanto il ricorso è respinto in quanto infondato.
di Simonetta Fabris