Il c.d. decreto crescita n. 34 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58  (leggi news in questa Rivista ) contiene nel Capo IV diverse disposizioni  di interesse delle regioni e degli altri enti locali, fra le quali, meritano di essere segnalate, quelle che prevedono:

  • le capacità assunzionali dei Comuni e delle Regioni a statuto ordinario  in base alla sostenibilità finanziaria (art. 33);
  • l’adeguamento dei fondi per la contrattazione integrativa e per le posizioni organizzative al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro capitela disposizione, disposizione molto contestata e di difficile interpretazione, disposizione immediatamente operativa che obbliga regioni e enti locali a costituire o modificare i fondi sulla base delle nuove disposizioni (art. 33);
  • le norme di finanza pubblica di interesse delle Regioni a statuto speciale, ed in particolare di FriuliVenezia Giulia e Sardegna (art. 33 ter);
  • le modifiche alla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche ad associazioni, fondazioni, onlus, introdotta dalla L. n. 124/2017 (at. 35);
  • il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma, nonché la previsione di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità e l’attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti (art. 38);
  • l’accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale (art. 38)
  • la previsione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane»(art. 38), con un contributo ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del decreto (art. 38);
  • l’autorizzazione ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario  e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi (art. 38).
  • l’ampliamento fino al raggiungimento dell’equilibrio e, comunque, per non oltre cinque anni, dell’intervallo di tempo entro cui le anticipazioni di tesoreria possono essere concesse entro il limite di 5 dodicesimi (anziché 3 dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente agli enti locali in dissesto economico-finanziario, che abbiano adottato la deliberazione di incremento di aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa,  (art. 38);
  • la previsione della durata massima del piano di riequilibrio in 20 anni, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso di rapporto passività/impegni oltre il 60 per cento (art. 38);
  • l’ attribuzione di un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al comune di Alessandria (art. 38);
  • la proroga al 31 luglio 2019 (in luogo del 30 aprile) del termine per la presentazione del rendiconto di gestione per il 2018 da parte dei Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania interessati da situazioni di emergenza (art. 38);
  • la possibilità di riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  rimodulato/riformulato ai sensi del comma 714 della L. n. 208/2015, comma ora dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con  sentenza n. 18/2019;
  • l’assegnazione al comune di Campione d’Italia di un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune (art. 38);
  •  la non applicazione delle misure previste della legge di bilancio 2019 nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio:  le amministrazioni pubbliche interessate non devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto  per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, né subiscono le penalità previste in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, per le amministrazioni che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale (art. 38 bis);
  • le modifiche della procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive (art. 38-ter);
  • il recepimento dell’accordo integrativo del 15 maggio 2019 tra Governo e Regione Siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali (art. 38 quater);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 del  termine, fissato dalla legge di bilancio 2019, entro il quale le regioni devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale (art. 45);
  • l’attribuzione ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di emergenza ubicate nei territori dei comuni stessi, destinando a tal fine 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per i predetti eventi sismici (art. 49-ter).

 


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