La Corte dei conti, nel giudizio per danno all’erario, può verificare la liceità delle consulenze assegnate, sulla base del quadro normativo e dei principi di legalità, economicità, efficacia e buon andamento, essendole solo precluso il sindacato sul merito dell’azione amministrativa.

CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni unite civili –  Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4283. Pres. Vittoria, rel. Chiarini.

Commento – La Corte di cassazione si è espressa in qualità di giudice della giurisdizione, in quanto investita dagli amministratori di un ente pubblico, per i quali la Corte dei conti avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione.

A parere dei ricorrenti, infatti, la magistratura contabile avrebbe violato la riserva di amministrazione, sottoponendoli a giudizio per danno all’Erario per il conferimento di incarichi professionali esterni, giudicati illeciti per la mancanza di utilità della spesa, nonché della condizione fissata dal legislatore, secondo la quale un ente pubblico può ricorrere ad una professionalità esterna, solo lì ove non possa far fronte all’esigenza mediante l’utilizzo del personale in servizio.

La pronuncia della Cassazione ha confermato la propria consolidata posizione nell’interpretare il disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , che prevede “l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, nel senso che la Corte dei Conti deve comunque svolgere il sindacato di conformità alla legge che regola l’attività amministrativa e, in particolare, la verifica del rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficacia e buon andamento. Pertanto, la Corte dei Conti non ha travalicato i confini della propria giurisdizione.

Il limite posto dal legislatore al giudice contabile, infatti, attiene al merito dell’azione amministrativa, cioè alle scelte operate dagli amministratori  relative all’individuazione della scelta più idonea, nel caso concreto, a perseguire il pubblico interesse, alla stregua di regole non giuridiche (tecniche, di esperienza, ecc.). Al contrario, il giudizio rimesso alla competenza della Corte dei Conti è pieno sulla conformità della scelta a norme e principi giuridici, come nella fattispecie in analisi, nella quale è stata rilevata la violazione di un principio giuridico (la necessaria utilità della spesa) e di una norma (l’impossibilità di utilizzare personale in servizio), e non il merito della scelta operata dagli amministratori (1).

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(1) In questa stessa rivista vedi anche, sull’argomento, “Con la legge di stabilità 2013 nuovi vincoli per le consulenze e le collaborazioni esterne“, di Giuseppe Panassidi; “Incarico professionale esterno o appalto di servizi? I limiti alla discrezionalità dell’ente locale nella scelta“, dello scrivente; “La distinzione fra appalti di servizi ed incarichi di collaborazione e il caso degli incarichi legali“, di Antonello Accadia.


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