L’accesso alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato può avvenire solo per pubblici concorsi banditi dalle singole amministrazioni,  corsi-concorsi banditi dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA), o pubblici concorsi unici banditi dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il superamento delle procedure concorsuali consente l’inserimento nei ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni pubbliche che hanno bandito il concorso, o che hanno dato la propria disponibilità alla Funzione Pubblica per l’espletamento dei corsi-concorsi della SNA oppure dei concorsi unici.

Lo svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali (di livello non generale) viene  successivamente garantito attraverso l’istituto del conferimento degli incarichi.

Lo scorrimento di graduatorie, valide ed efficaci, trova applicazione per le sole procedure reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA, e non per il conferimento di posti dirigenziali funzioni od incarichi.

TAR Lazio, sez. III quater. sentenza 21 maggio 2019, n. 6259, Pres. Riccardo Savoia Est. Massimo Santini

Il fatto – L’oggetto della controversia riguarda la mancata applicazione del principio dello scorrimento della graduataria, valida ed efficacia, di un concorso pubblico per il reclutamento di figure dirigenziali in un interpello nazionale per il conferimento di diversi incarichi dirigenziali, vacanti a seguito di un processo di riorganizzazione. I ricorrenti,  idonei, non vincitori, del precedente concorso pubblico a posti dirigenziali, lamentano, in particolare, che nell’interpello  i posti dirigenziali sono stati riservati  in via prioritaria ai dirigenti interni all’istituto e, in via sussidiaria, ai dirigenti di altre amministrazioni (art. 19, co 6, D.Lgs. n. 165 del 2001) e poi a soggetti esterni all’amministrazione dotati di comprovata esperienza e professionalità (art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001), senza considerare coloro che erano già presenti come idonei in un concorso per figure dirigenziali (Cons. Stato, AP, sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui “In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”)

La sentenza – Il TAR Lazio, nel motivare il rigetto del ricorso distingue tre diversi livelli che conducono  allo svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali.

Il primo passo è costituito dal reclutamento: può avvenire solo per pubblici concorsi banditi dalle singole amministrazioni, corsi-concorsi banditi dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA), o pubblici concorsi unici banditi dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 28 D.Lgs n. 165 del 2001). Il secondo passo consiste nell’inserimento nei ruoli dirigenziali, specificamente previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2011. Il terzo ed ultimo passo  è dato infine dal conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato  (art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001). A tal fine l’amministrazione conferente deve pubblicare un interpello rivolto ai dirigenti interni ed a quelli esterni interessati, con indicazione dei posti di funzione disponibili; i  posti vengono ordinariamente assegnati a dirigenti interni (ossia appartenenti ai ruoli della PA conferente) ancora o comunque rimasti privi di incarico; il 10% dei posti rientranti nella dotazione organica possono essere conferiti a dirigenti di altre amministrazioni (ossia appartenenti a ruoli di altre PPAA); l’8% dei posti della stessa dotazione organica possono inoltre essere conferiti a soggetti estranei alla PA dotati di particolare professionalità ed esperienza (non altrimenti rinvenibili in seno alla medesima amministrazione).

Sulla base di tale assunto, il TAR conclude sostenendo che il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova applicazione per le sole procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA e non per altre tipologie di affidamento di funzioni od incarichi quali quelli oggetto dell’interpello impugnato.

La sentenza ha il merito di precisare il perimetro entro il quale opera il principio di diritto della preferenza delle graduatorie rispetto all’avvio di “nuove procedure concorsuali”, indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 2011 e dalla circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2013 invocati dai ricorrenti: la fase delle procedure di “reclutamento” del personale e non la fase del  conferimento  funzioni.

Lo scorrimento, quindi, poteva essere  applicato in caso di indizione di una procedura di reclutamento dirigenziale, ma non anche, come nel caso oggetto della controversia, nel caso di attivazione di una procedura di conferimento di posti dirigenziali rimasti vacanti. Tale ultima procedura, infatti, ” non ha mai formato oggetto di interventi normativi, amministrativi o giurisprudenziali di sorta al fine di stabilirne una sua postergazione rispetto ad eventuali graduatorie esistenti”.

ConclusioniL’ avvalimento a tempo determinato, ed entro stretti limiti quantitativi, di elevate professionalità non altrimenti rinvenibili in senso alla stessa amministrazione per i Giudici del Lazio non risulta in alcun modo intaccata dalle disposizioni che nel tempo hanno stabilito l’ultrattività delle graduatorie di concorso e la loro preferenza, ma ai soli fini del reclutamento, rispetto alla indizione di pubblici concorsi.

 


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