Con deliberazione n. 196 del 21 marzo u.s., l’A.N.AC. ha chiarito che, anche per i consiglieri comunali residenti all’estero e iscritti all’AIRE, sussiste l’obbligo di comunicare la dichiarazione dei redditi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

La ratio della previsione normativa di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 è infatti quella di rendere conoscibile il dato relativo alle retribuzioni percepite dai titolari di incarichi politici non venendo in rilievo i profili fiscali che a tale dichiarazione si collegano.

In particolare, il riferimento testuale operato dall’art. 2 della legge n. 441/1982, richiamata dal d.lgs. n. 33/2013, alla “dichiarazione dei redditi” va interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso.

Ne consegue che anche i redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, pur se non soggetti a tassazione in Italia, sono oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

A voler ritenere diversamente si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra titolari di incarichi politici unicamente in considerazione del diverso regime fiscale cui sono sottoposti i loro redditi.

La pubblicazione dovrà aver luogo secondo le modalità indicate dall’Autorità con la deliberazione n. 241 dell’8 marzo 2017, ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016».


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