Sono in vigore dal 10 aprile le 81 modifiche al codice dei contratti pubblici, introdotte a distanza di soli tre anni dall’entrata in vigore del  D.Lgs. n. 50,  (19 aprile 2016), e di appena due dal decreto correttivo n. 56 (20 maggio 2017), nell’illusoria convinzione che ciò serva a “sbloccare i cantieri”.

Le modifiche sono contenute nel decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019.

Molte le novità, alcune minori,  altre rilevanti. Fra le altre, abbandono delle Linee guida e previsione di un Regolamento attuativo unificato; procedure diverse nel sotto-soglia per gli appalti dei lavori; semplificazioni in materia di progettazione per le manutenzioni ordinarie e straordinarie; nuove garanzie nell’appalto integrato; appalti centralizzati; requisiti di qualificazione;  consorzi stabili; criteri di aggiudicazione; commissione giudicatrice; offerte anomale e subappalto.

E’ da presumere che altre novità saranno introdotte dal Parlamento in sede di conversione del decreto, a meno che il Governo non decida di ricorrere alla fiducia.

Regime transitorio – E’ importante segnalare che le modifiche si  applicheranno  alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice la gara,  saranno pubblicati  dal 20 aprile 2019, e, in caso di contratti  senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,  alla  medesima  data,  non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il nuovo Regolamento unico di attuazione, di esecuzione e di integrazione, da emanarsi su proposta del MIT, d’intesa con il MEF, e sentita la Conferenza Stato – Regioni, dovrà essere adottato entro il 17 ottobre p.v. Fino alla sua entrata in vigore, continueranno ad applicarsi le Linee guida dell’ANAC e i decreti emanati dal MIT su: requisiti dei progettisti, RUP, sotto soglia, requisiti degli operatori economici per l’esecuzione di lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali per i quali è escluso l’avvilimento; modalità di espletamento dei controlli tecnici e degli accertamenti per lavori, forniture e servizi;  requisiti di qualificazione dei direttori dei lavori,  livelli e contenuti della progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.

Regolamento attuativo – Fra le novità, la più rilevante riguarda senz’altro l’abbandono della cd. regolazione flessibile (o soft low) e il ritorno alla tradizionale normazione  a mezzo di regolamento (vedi il nostro articolo del 23 marzo scorso). Il legislatore desiste, quindi, definitivamente dallo schema  delle Linee guida ANAC vincolanti e dei decreti del MIT, che era stata una delle novità di maggior rilievo introdotta nel 2016, e ritorna al regolamento attuativo ed esecutivo “unico” sul modello già sperimentato dal vecchio codice del 2006 fonte del regolamento n. 207 del 2010 . Questa scelta depotenzia il ruolo dell’ANAC in materia di regolazione della disciplina dei contratti, considerato anche che non è previsto il suo intervento neppure nel procedimento di adozione del nuovo Regolamento.

Progettazione – Alcune importanti novità riguardano l’ambito della progettazione. Il decreto semplifica la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che potranno essere eseguiti a prescindere dell’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo ed affidati sulla base di un progetto definitivo costituito da pochi documenti/elaborati (relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni,  computo   metrico-estimativo e  piano   di   sicurezza  e  di coordinamento  con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso). Altre modifiche riguardano il progetto di fattibilità tecnica e gli studi di impatto ambientale.

Appalto integrato – In base alla formulazione del comma 1- bis dell’art. 59, è possibile l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo della SA, solo in caso di netta prevalenza dell’elemento tecnologico o innovativo rispetto all’importo complessivo dei lavori. Il ricorso al cd. appalto integrato deve essere motivato nella determinazione a contrarre. A tale previsione sono state aggiunte dal D.L. 32 due novità, a garanzia della qualità della progettazione e dello stesso progettista incaricato dall’impresa di sola costruzione: 1) i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto, devono essere previsti nei documenti di gara e devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra gli operatori economici ammessi ai sensi del codice dei contratti a partecipare all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 2) il pagamento deve essere effettuato direttamente al progettista da parte della stazione appaltante  per la quota del compenso per oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso operato, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Appalti centralizzati –  Viene meno l’obbligo dei comuni non capoluogo di ricorrere per le procedure di affidamento  a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, a  unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,  o alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane. Questi comuni, da oggi, se qualificati, potranno decidere di gestire autonomamente le procedure di gara anche per gli  appalti per beni e servizi sopra- soglia UE o per i lavori di valore stimato da un milione di euro in su.

Appalti di lavori sotto-soglia –  Mentre nessuna innovazione è stata introdotta per gli affidamenti dei beni e servizi, cambiano le regole per l’affidamento dei lavori sotto soglia. E’ eliminata la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto per gli appalti di lavori dai 40 mila euro in sù e la possibilità di ricorrere alla procedura    negoziata,   previa    consultazione  di  almeno  tre  operatori  economici  è limitata fino ad importi di valore inferiore a 200 mila. Per la fascia tra 200 mila euro e la soglia di  5.548.000 euro, le stazioni appaltanti dovranno affidare gli appalti di lavori con la procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del codice, ma potranno utilizzare l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Sempre negli appalti sotto soglia, le stazioni appaltanti potranno prevedere nel bando, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), che le offerte saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa ai requisiti di carattere generale e ai requisiti specifici, stabilendo, però, nei documenti di gara le modalità di scelta del campione degli altri partecipanti  da verificare.

Per gli appalti sotto – soglia, le stazioni appaltanti dovranno aggiudicare  sulla base del criterio del minor prezzo e se vorranno  utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa devono motivare la scelta. Resta obbligatorio, per i servizi pari o superiore a 40 mila euro,  l’utilizzo dell’OEPV  per i servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché per i servizi di architettura e di ingegneria e per i servizi e le forniture caratterizzati da contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Esclusione automatica delle offerte – La verifica della congruità delle offerte nelle gare con il criterio  del prezzo più basso e con un numero di offerte ammesse  pari- superiore a 15 o inferiore a 15, deve avvenire, non più sulla base del criterio di calco dell’anomalia sorteggiato fra quelli previsti da legislatore, ma  applicando i criteri di calcolo già determinati dal novellato art. 97 in maniera differenziata in relazione al numero degli offerenti (superiore o inferiore a 15). Tali criteri potranno essere modificati in futuro con decreto del MIT, con la finalità di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Commiddione giudicatrice –  Per sbloccare la situazione di stallo causata dall’insufficiente numero di iscritti all’Albo e che ha causato il rinvio dell’operatività del nuovo sistema, il D.L. 32 introduce la possibilità di  nomina, anche parziale, della commissione da parte della stazione appaltante anche nel caso  di  indisponibilita’  o  di  disponibilita’  insufficiente di  esperti  iscritti  nella  sezione  ordinaria  dell’Albo.

Subappalto – Due le novità. Quella più rilevante riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori nelle gare di valore pari o superiore alle soglie comunitarie e,  comunque, in tutte quelle che prevedevano le attività a rischio di infiltrazione mafiosa (eseguibili solo dalle imprese iscritte nella cd. white list). L’altra è costituita dall’elevazione dal 30 al 50 per cento del limite quantitativo.

Incentivi per funzioni tecniche. La modifica riscrive, in parte, l’elenco dei dipendenti che possono beneficiare dei compensi per le funzioni tecniche: al posto dei dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, entrano nell’elenco i dipendenti per  le  attività  di progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di progettazione   ed   esecuzione,   di   verifica   preventiva   della progettazione. Escono dal novero dei beneficiari gli amministrativi, mentre nulla cambia per i RUP e gli altri soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto (direttore di lavori o dell’esecuzione; collaudatore tecnico amministrativo e statico, ecc.). La modifica ha lo scopo di incentivare la progettazione interna rispetto a quella affidata all’esterno e sarà, di certo, ben accolta da architetti, ingegneri e geometri pubblici, un pò meno dai liberi professionisti.

* Per approfondire, iscriviti al seminarioAppalti pubblici: cosa cambia con il D.L. n. 32 del 2019 (cd. “Sblocca cantieri”)“, in programma a Verona il 16 maggio 2019, docente, avv. Alessandro Berta.


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