I proventi derivanti dalle cessioni di immobili o di altri cespiti patrimoniali, effettuate prima dell’1 gennaio 2018, ancorché  disponibili nel risultato di amministrazione. non possono essere utilizzate per il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 19 marzo 2019, n. 23/2019/PAR , Pres. MT. Polito – Rel. L. GILI

Il quesito – Un ente locale chiede alla Corte dei conti se sia possibile utilizzare, ai fini della formazione del bilancio di previsione 2019, i proventi delle alienazioni realizzate 2011, 2012, 2013 e rifluite nell’avanzo di amministrazione, per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari.

Il parere – Per la magistratura contabile del Piemonte, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 866, della L. 205/2017, che consente di utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per il finanziamento delle quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari, non rilevano le cessioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge ancorché le risorse siano ancora disponibili in quanto rifluite, medio tempore, nel risultato di amministrazione.

Per giungere a siffatto pronunciamento, in primis, la magistratura contabile evidenzia che le «Preleggi» prevedono che la legge non possa che disporre per l’avvenire, con la conseguenza che la legge non ha effetto retroattivo, offrendo così un significativo criterio interpretativo.

Tale principio, non avendo rilevanza costituzionale, può essere derogato in modo espresso ed esplicito dal legislatore che con un’eccezione che, se non esercitata, non può che condurre a ritenere irretroattiva la disposizione.

Nel caso di specie, in particolare, osservando la norma de qua, non si rinviene alcun elemento sul quale fondare ragionevolmente una deroga al principio di irretroattività.

Inoltre, trattasi di disposizione eccezionale, come emerge chiaramente considerando che introduce una rilevante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli enti locali posto che consente (con una disposizione che originariamente era temporalmente limitata) di destinare entrate della parte in conto capitale al finanziamento di spese di afferiscono alla gestione corrente.

La disposizione permette, infatti, di destinare i proventi, derivanti per esempio dalle cessioni di immobili e/o di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quota capitale di competenza dell’anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

Le entrate considerate, tra l’altro, sono caratterizzate da vincoli di destinazione, di modo che per i medesimi non residua in capo all’Ente alcun margine di discrezionalità – e tanto meno riconducibile alle coperture contemplate dal legislatore del 2017 – né alcuna possibilità di disporne in maniera differente rispetto alla rigorosa finalizzazione.

Ecco perché si deve concludere che la norma di riferimento non solo non possiede natura retroattiva ma la stessa risulta espressamente rivestire carattere eccezionale, posto che consente l’utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali, anche in presenza di spese di investimento, per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari, fino al 2017 facenti parte dell’equilibrio corrente, in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri.

dott. Marco Rossi


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