Sono le effettive esigenze di fabbisogno di personale che costituiscono il punto di riferimento per le scelte assunzionali dell’amministrazione.

Per le assunzioni del personale della polizia locale continuano a valere i vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 11 del 6 marzo 2019presidente Contu, relatore D’Oro

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardiadeliberazione n. 90 del 12 marzo 2019presidente Rosa, relatore Degni

Col fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio ed il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, l’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018 ha dettato delle specifiche regole per le assunzioni a tempo indeterminato del personale della polizia municipale prevedendo, in particolare, che “Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale (1)”.

I quesitiLe richieste di parere rivolte alla Corte vertono sui vincoli previsti per le assunzioni di questo personale, con particolare riferimento a:

1) la corretta interpretazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 in materia di definizione del piano dei fabbisogni di personale e di rimodulazione della dotazione organica, in relazione alle facoltà assunzionali appositamente previste dal d.l. n. 113/2018 per la polizia locale;

2) la possibilità di effettuare nuove assunzioni per questo settore, nel rispetto della spesa sostenuta nell’anno 2016, a copertura dei trasferimenti per mobilità volontaria avvenuti nel periodo 2016 . 2019;

3) la possibilità o meno di derogare il vincolo generale del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, co. 557 della L. n. 296/2006.

Le deliberazioni

Con la deliberazione n. 11/2019, la Sezione regionale per le Marche precisa che l’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018, derogatorio rispetto alla disciplina comune sulle assunzioni, non può comunque prescindere da una corretta programmazione del fabbisogno di personale, da impostare secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, come innovato dal d.lgs. n. 75/2017.

Il riferimento è, in particolare, al nuovo art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, in base al quale, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, il tradizionale assetto organizzativo, fondato sulla dotazione organica, è stato sostituito dallo strumento del “piano triennale dei fabbisogni di personale” (PTFP ).

In materia sono intervenute anche le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni” del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo cui:

  • il piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce un paradigma flessibile, finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze della P.A.;
  • per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;
  • nell’ambito del PTFP e nel rispetto dell’indicatore di spesa potenziale massima, le amministrazioni possono procedere, in base ai fabbisogni programmati, alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale;
  • con la rimodulazione, ogni amministrazione dovrà individuare la dotazione di personale che ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l’applicazione delle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento.

Il PTFP, quale atto di programmazione triennale, deve quindi svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari di legge, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance (Linee guida, par. 1, pag. 4), potendo essere modificato di anno in anno, in relazione a mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo o funzionale, oppure in corso d’anno, ma solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e da motivare adeguatamente (Linee guida, par. 2, pag. 8).

La Sezione marchigiana fa quindi presente che, per procedere con le assunzioni di agenti della polizia locale, ogni comune dovrà, in primo luogo, mettere mano al proprio strumento programmatorio in una fase necessariamente precedente alle assunzioni tenendo in debita considerazione gli ulteriori vincoli, giuridici e finanziari, previsti dalla normativa vigente.

Con la deliberazione n. 90/2019, la Sezione regionale per la Lombardia interviene invece sul tema dei limiti di spesa negando la possibilità di poter effettuare nuove assunzioni a copertura dei trasferimenti per mobilità volontaria avvenuti nel periodo 2016 – 2019,

Questo perché, sulla scorta del principio di cui all’art. 14, co. 7, del d.l. n. 95/2012, i trasferimenti per mobilità volontaria “non possono essere calcolati come risparmio utile” in quanto il loro costo permane per la pubblica amministrazione.

In altri termini, per evitare la produzione di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il divieto di cui all’art. 14, co. 7, del d.l. n. 95/2012, continua a prevalere sulla deroga prevista all’art. 1, co. 228, della L. n. 208/2015.

I comuni pertanto potranno procedere secondo le regole di cui all’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018, nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo le mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato.

In ogni caso andrà altresì rispettato l’obbligo del vincolo generale del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, co. 557 e ss, della L. n. 296/2006.

I comuni restano quindi tenuti, nell’ambito della propria autonomia, ad assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Il contenimento delle spese dovrà, nello specifico, venire realizzato facendo in modo che la spesa sostanziale non superi il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011 – 2013, intesa in senso statico (Cfr Sezione autonomie, 16/SEZAUT/2016/QMIG del 4 maggio 2016).

Stefania Fabris

 

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(1) In base all’art. 1, co. 228, della L. n. 208/2015, le regioni e gli enti locali … possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.


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