Nelle gare pubbliche lo schema (modulo) di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’Amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla stessa.

Non è consentito escludere un concorrente dalla gara per il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante.

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 215, Presidente D’Alessio, Estensore Rovelli

A margine

Il fatto – In esito ad una procedura per l’affidamento di servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 bandita da un Comune, il secondo classificato impugna l’aggiudicazione affermando che l’offerta economica della società prima classificata doveva essere esclusa poiché “predisposta in modo difforme dal modello fornito” essendo priva dei valori unitari richiesti esplicitamente dagli atti di gara.

In particolare il modulo di offerta economica dell’aggiudicataria rinviava ad un’irrituale “relazione economico finanziaria allegata” non richiesta dalla lex specialis riferendosi ad elementi economici e voci di costo diversi da quelli indicati nel modulo predisposto dal Comune e difformi dagli elementi richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione e, oltretutto, privi di qualsiasi riferimento agli specifici articoli del capitolato.

La sentenza –  Il Giudice ritiene la censura infondata, rilevando che la relazione economico finanziaria presentata dall’aggiudicataria, in realtà, conteneva tutti i dati e gli elementi richiesti dal Comune.

Nelle gare pubbliche lo schema (modulo) di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’Amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla stessa e che pertanto non è consentito sanzionare con l’esclusione dalla gara il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19/07/2018, n. 4395, T.A.R. Molise, sez. I, 15/01/2016, n.17).

Pertanto il ricorso è respinto.

 


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