Le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al codice n. 159A� del 2011, sono operative dal 13 febbraio 2013. Si tratta, in particolare, delle disposizioni dei capi I, II, III e IV del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, concernenti, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale sulla documentazione (articoli 82 e 83), il dettaglio della documentazione (articoli da 84 a 86), le specifiche sulle comunicazioni (articoli da 87 a 89) e quelle sulle informazioni (articoli da 90 a 95).
Per effetto della��entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2012 ,A� 218 (G.U. n. 37 del 13.12.2012), a partire dal 13 febbraio 2013 la documentazione antimafia deve essere richiesta direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia, mentre non A? piA? possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della a�?dicitura antimafiaa�? alla comunicazione antimafia.
Dalla stessa data (13 febbraio 2013) sono conseguentemente abrogati il decreto legislativo 490/1994 (comunicazioni e certificazioni antimafia), il decreto del Presidente della Repubblica 252/1998 (regolamento sulle certificazioni antimafia) e il decreto del Presidente della Repubblica 150/2010 (rilascio informazioni antimafia a seguito accertamenti nei cantieri).
A? ora un obbligo degli Enti pubblici/Stazioni appaltanti acquisire da��ufficio la documentazione antimafia necessaria per le procedure di competenza.
Solo nelle ipotesi di a�?comunicazionea�?, permane per i privati la possibilitA� di autocertificareA� (ai sensi della��art. 89 del D.Lgs. n.159/2011) di non essere nelle condizioni di decadenza, sospensione o divieto che impediscono di contrarre con la Pubblica amministrazione.
Il decreto correttivo ha anche implementato l’elenco delle circostanze dalle quali il Prefetto puA? desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa: sono ricomprese anche le violazioni agli obblighi di tracciabilitA� dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, commesse con la condizione della reiterazione.
Il decreto correttivo include, inoltre, espressamente nel regime dei controlli i gruppi europei di interesse economico (Geie): sono assimilati a consorzi disciplinati dall’articolo ex art. 2602 codice civile. I controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e societA� nonchA� dei componenti dell’organo di vigilanza previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2001. Sono assoggettate alle verifiche antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Particolari controlli antimafia sono previsti nei confronti delle societA� concessionarie di giochi pubblici.
La comunicazione antimafia puA? essere richiesta al Prefetto esclusivamente dai soggetti di cui alla��art. 83 del Codice.
Abilitate a ottenere la comunicazione sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (anche costituiti in stazioni uniche appaltanti), gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societA� o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonchA� i concessionari di opere pubbliche e i cosiddetti contraenti generali (tutti soggetti che hanno natura pubblicistica).
Sono state soppresse le previsioni che permettono al privato di utilizzare la copia autentica della documentazione antimafia rilasciata. Vengono soppresse, all’art. 87, anche le previsioni che consentono al privato di richiedere il rilascio della comunicazione antimafia.
La tempistica di risposta della Prefettura A? di 45 giorni decorrenti dalla richiesta; in casi di particolare complessitA� il terminepuA? essere prorogato di altri 30 giorni. Decorsi i predetti termini, il soggetto richiedente potrA� procedere sotto condizione risolutiva.
La documentazione, come in passato, dovrA� essere acquisita dalle amministrazioni prima della stipula, o della��autorizzazione, di contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture in base ai seguenti scaglioni:
i.) comunicazione, in caso di contratti di importo superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie comunitarie (attualmente: 5 milioni per i lavori e 200 mila per i servizi e le forniture nei settori ordinari);
ii.) informazione per i contratti di importo superiore alle soglie comunitarie e per i subcontratti di importo superiore a 150 mila euro.
E’A� raddoppiata, inoltre, la validitA� dell’informazione antimafia, da sei a dodici mesi, termine che decorrerA� dalla data dell’acquisizione da parte della Pubblica amministrazione e non piA? dalla data di rilascio del Prefetto (art. 86, comma 2 D.Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario (art. 86, comma 3 D.Lgs. 159/2011).
Per informazioni piA? dettagliate, si puA? consultare il sito del Ministero della��Interno dedicato alla certificazione antimafia: http://www.prefettura.it/roma/contenuti/1399904.htm.
Katia Maretto*
Stefano Pozzer**
* avvocato ente locale
** funzionario responsabileA� servizio gare e contratti di ente locale
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