Il diniego  di accesso all’ offerta tecnica è legittimo solo se ricorrono fondate esigenze di segreto tecnico o commerciale, che il controinteressato deve motivare già in sede di presentazione dell’offerta.

Compete alla stazione appaltante  verificare la fondatezza delle ragioni addotte dall’aggiudicatario per motivare il suo dissenso all’accesso ai documenti dell’offerta tecnica.

TAR Marche, Ancona, sez. I, sentenza 21 febbraio 2019, 121Pres. M. Filippi, Est. G. Morri

A margine

Il fatto – Il responsabile unico del procedimento rigetta l’istanza di accesso all’offerta tecnica di altro concorrente non aggiudicatario senza verificare le dichiarazioni dell’aggiudicatario che si era opposto, fin dalla presentazione dell’offerta, alla sua ostensione sulla base della  seguente motivazione:  (l’offerta) contiene segreti tecnici e commerciali relativi a esperienza maturata nel settore e solidità e organizzazione dell’impresa risultanti da un know how che è il frutto della più che trentennale esperienza di impresa del settore della cooperativa, comprovati da un modello organizzativo e modalità gestionali di elevato standard qualitativo, nonché strumenti e innovazioni che a nostro avviso giustificano che non vengano resi pubblici al fine di evitare pregiudizio alla cooperativa medesima

La sentenza – Il TAR Marche ritiene il diniego  di accesso illegittimo in quanto basato solo sulle motivazioni generiche e stereotipate dell’aggiudicatario, accolte acriticamente dal RUP senza una previa doverosa verifica della loro fondatezza. Tale comportamento viola, secondo la sentenza annotata, l’art. 53, co 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere “motivata e comprovata”; cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico.

Conclusioni –  Sulla richiesta di accesso alle offerte tecniche, gli operatori devono tenere conto di due regole ormai consolidatosi in giurisprudenza. Primo. Il concorrente ha l’onere di motivare già in sede di offerta le ragioni che ostano all’accessibilità alla sua offerta, specificando per quali motivi la conoscenza da parte di terzi delle informazioni  in essa contenute  possa arrecargli danno. Secondo. La stazione appaltante nell’istruttoria della richiesta di accesso  ha l’onere di valutare, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dall’offerente, se  l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fondi su una  “motivata e comprovata dichiarazione” e non solo su generiche e stereotipate dichiarazioni valevoli per qualsiasi fattispecie (TAR Bari Sez. III, 26 giugno 2017, n.  741;    Anac – Parere di Precontenzioso n. 608 del 27/06/2018 – rif. PREC 113/18/S ).


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