L’interesse tutelato dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 presuppone la rispondenza della richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e che non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto.

Tar Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 11 febbraio 2019, n. 242, Presidente d’Arpe, Estensore Baraldi

A margine

Il fatto

Un assistente di polizia si vede riconoscere un trasferimento di sede ex lege n. 104/1992.

In seguito alla sopravvenuta revoca del trasferimento propone istanza di accesso agli atti al fine di “acquisire informazioni in ordine al numero dei dipendenti, in servizio presso la Questura di Lecce e presso i vari reparti salentini, nei confronti dei quali, pur trovandosi nella sua medesima situazione, di fatto e di diritto, a tutt’oggi non è stato adottato e notificato un decreto di revoca”.

L’amministrazione nega l’accesso rilevando come “la richiesta, così formulata, non risulti accoglibile, dal momento che, come espressamente previsto dalla norma in materia di accesso ai documenti amministrativi, l’accesso è finalizzato a consentire al privato richiedente, che ne abbia interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente e puntualmente individuato negli archivi dell’amministrazione, senza che quest’ultima debba porre in essere attività di elaborazione di dati e documenti in suo possesso. A norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, inoltre <il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che en consentano l’individuazione>”.

Avverso tale provvedimento, il dipendente propone quindi ricorso al Tar, deducendo che il D.Lgs. n. 33/2013 consente l’accesso civico ad ogni cittadino e, pertanto, da tale norma discenderebbe l’illegittimità del provvedimento di diniego all’accesso.

La sentenza

Il Tar evidenzia che il ricorso presentato non è ascrivibile alla tematica dell’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) , atteso che i dati richiesti dal ricorrente certamente non rientrano fra i documenti, informazioni o dati per cui sussiste un obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministrazione resistente, atteso che si tratta di atti di gestione del rapporto lavorativo (revoca dell’assegnazione a particolari sedi) per cui non è prevista la pubblicazione degli stessi, considerati anche i rilevanti profili di privacy che possono comportare, trattandosi di trasferimenti ottenuti ai sensi della Legge n. 104/1992.

Va quindi chiarito se l’acceso esercitato rientri nella disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 o alla disciplina relativa all’acceso civico generalizzato di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

A tal riguardo, dalla lettura dell’istanza e del ricorso, emerge con evidenza la correlazione fra l’accesso e il diritto che il ricorrente intende far valere in giudizio avverso il provvedimento di revoca del trasferimento, risultando chiaro che l’istanza ostensiva presentata deve essere esaminata ai sensi della Legge n. 241/1990, esulando la stessa dal campo di applicazione dell’accesso civico generalizzato.

Difatti, tale ultimo istituto risulta caratterizzato da una precisa finalità, ossia lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, finalità chiaramente non presenti nel caso de quo, in cui il ricorrente intende tutelare una sua personale posizione e non certo controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, né il suo utilizzo di risorse pubbliche né, tantomeno, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, tutte finalità “pubblicistiche” evidentemente assenti nel presente caso.

Del resto, a meno che non si voglia dare un’interpretazione così estensiva da risultare abrogativa della Legge n. 241/1990, la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013 non può che essere interpretata come del tutto alternativa alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività e non nei casi in cui venga, invece, azionata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio.

In tal senso, il Collegio ritiene di adeguarsi a quanto già asserito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “l’interesse tutelato nella fattispecie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 presuppone come implicita la rispondenza della richiesta stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e che non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto.” (T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, n. 347/2018).

Circa l’accoglibilità della richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990, il Tar ritiene legittimo il diniego disposto dall’amministrazione richiamando la motivazione fornita secondo cui “l’accesso è finalizzato a consentire al privato richiedente, che ne abbia interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente e puntualmente individuato negli archivi dell’amministrazione, senza che quest’ultima debba porre in essere attività di elaborazione di dati e documenti in suo possesso”.

Nel caso in esame, l’Amministrazione non è in possesso di un atto cui far accedere il ricorrente ma dovrebbe formarne uno nuovo, elaborando dati in proprio possesso per corrispondere alla richiesta e ciò si pone in contrasto con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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