Le logiche di premialità dell’efficienza alla base degli incentivi tecnici ne giustificano l’erogazione per varianti in corso d’opera o prestazioni supplementari?

Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 162 del 12 dicembre 2018presidente Chiappiniello, relatore Natali

A margine

Il quesito – La Corte ritorna sul tema degli incentivi tecnici erogabili al personale interno delle PA per lo svolgimento di attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo di appalti di lavori, servizi o forniture.

La richiesta di parere concerne, in particolare:

a) l’ammissibilità dell’erogazione per varianti in corso d’opera o prestazioni supplementari nonché in caso di affidamento all’esterno di una delle attività elencate nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

b) la necessità o meno di prevedere un importo minimo a base di gara per l’applicazione degli incentivi.

La deliberazione – La sezione di controllo per la Puglia fornisce i seguenti chiarimenti:

1) L’incentivo è liquidabile anche con riferimento a varianti contrattuali di lavori, forniture e servizi affidati mediante gara? In caso affermativo, il valore su cui calcolarlo deve essere l’importo a base di gara oppure quello conseguente al prezzo finale di aggiudicazione?

A parere della Corte la lettura congiunta degli artt. 106 e 113 del d.lgs. n. 50/2016 porta a concludere nel senso della non incompatibilità tra le due disposizioni.

L’analisi delle norme succedutesi nel tempo (art. 18 della l. n. 109/1994; art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006, poi confluito nell’art. 93, commi 7-bis e ss. del medesimo decreto legislativo per effetto delle innovazioni di cui al d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014; da ultimo art. 113 del d.lgs. n. 50/2016) è dimostrativa della volontà del legislatore di accrescere, per mezzo dell’incentivazione, l’efficienza e l’efficacia di attività tipiche dell’amministrazione (Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 186/2017/PAR) (1).

Detto ciò, non sembrano ricorrere ostacoli all’erogazione dell’incentivo a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili tali da comportare la necessità di varianti in corso d’opera o di prestazioni supplementari.

In queste evenienze, l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara (Cfr art. 9, comma 10, del regolamento incentivi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 luglio 2018 secondo cui “Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo”).

2) E’ possibile erogare l’incentivo a favore del RUP in caso di affidamento all’esterno dell’incarico di collaudatore dei lavori o di altra figura tecnica riguardante i lavori, per mancanza di idonee professionalità nell’Ente?

Si, in quanto il presupposto indefettibile per l’erogazione deve essere rinvenuto nell’effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; è dunque legittimo riconoscere l’emolumento anche in ipotesi di affidamento all’esterno di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo l’attività di supporto a quest’ultima, effettivamente svolta dai dipendenti dell’ente (sul punto Cfr Sezione delle Autonomie, del. n. 6-SEZAUT-2018-QMIG, secondo cui la finalità della disciplina è quella di “erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture”; il fondo previsto dall’art. 113 “può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni”; “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori)

3) E’ o meno necessario prevedere un valore minimo di importo a base di gara – come suggerito dall’ANCI – per l’applicazione degli incentivi?

Non è necessario prevedere alcun valore minimo per l’applicazione degli incentivi, nulla prevedendo al riguardo l’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Pur restando vero che l’erogazione di emolumenti economici accessori a favore del personale interno va sempre bilanciata con la sana gestione finanziaria dell’Ente e col rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, l’unica “necessità” prevista dal legislatore è quella di una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di funzioni tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure.

Stefania Fabris

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(1) La stessa Corte, nel previgente quadro normativo, che circoscriveva l’operatività dell’istituto agli appalti di lavori aveva ritenuto erogabile l’incentivo “qualora nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l’incentivo stesso deve essere correlato all’importo della perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014/SRCPIE/PAR).


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