Va risarcito a titolo di perdita di chance il concorrente escluso da una selezione, ormai conclusa, che era stata bandita per l’istaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per mancanza del requisito della residenza in un Comune della Regione, requisito dichiarato illegittimo a seguito di decisione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tar Molise, sentenza 31 gennaio 2019, n. 46, Presidente Silvestri, Estensore Ciliberti

A margine

Il fatto

In accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’esclusione dei ricorrenti da una selezione pubblica per titoli e colloquio presso una Provincia per la stipula di n. 20 contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, è ritenuta illegittima a fronte dell’illegittima richiesta del bando del requisito della residenza in un Comune della Regione.

I candidati esclusi, che non hanno potuto partecipare alla procedura selettiva ormai espletata, perdendo così, definitivamente, la possibilità di essere assunti in servizio, chiedono quindi al Tar l’accertamento del loro diritto al risarcimento del danno conseguente all’esclusione derivante dalla violazione dei principi informatori dell’azione amministrativa pubblica.

La sentenza

Il Tar, preliminarmente, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, in relazione al principio di pregiudizialità dell’azione giurisdizionale di annullamento, atteso che nel vigente ordinamento, la domanda risarcitoria ha una propria autonomia.

Il Tar ha quindi affermato che il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senz’altro risarcibile a tenore dell’art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti.

Il Tar ha ritenuto che l’imposizione quale requisito della residenza dei concorrenti in un Comune molisano, censurata perché contraria alla legge e ai principi costituzionali, è rilevante ai fini dell’invocata tutela risarcitoria e spiega il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica (colposa o dolosa) e il procurato pregiudizio patito dagli aspiranti che hanno subito l’esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza.

Ha affermato che non vi è necessità di ulteriore prova della condotta arrecante il danno ingiusto, ex art. 2043 cod.civ., né sussiste margine per la scusabilità dell’errore della P.A., atteso che non poteva giustificabilmente sfuggire all’Amministrazione (e ai suoi funzionari) il dato palese e inequivocabile dell’illegittimità radicale della clausola di preclusione territoriale contenuta nel bando.

Ad avviso del collegio appare, altresì, evidente e non necessita di prova il fatto che dal comportamento illegittimo della Provincia sia derivato un danno patrimoniale, qualificabile in termini di pregiudizio per la perdita di chance, da parte dei ricorrenti. E’ palese la sussistenza del rapporto causale tra il fatto ostativo (l’esclusione dalla selezione) e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato atteso dai ricorrenti, di collocarsi, previo superamento della prova, in una posizione non solo idonea ma utile nello scorrimento di una delle sei graduatorie di concorso definitivamente approvate.

I giudici molisani hanno poi ricordato che il danno da perdita di chance si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un’occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dell’adozione di un atto illegittimo da parte della P.A., determinando un mancato guadagno. La chance è un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di essa, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell’occasione favorevole. La lesione della chance, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato.

La risarcibilità della perdita di chance trova fonte nella compromissione di un’opportunità – essa stessa bene autonomamente identificabile e tutelabile sul piano giuridico – di conseguire un bene della vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito.

Ha aggiunto il Tar che la perdita di chance non può essere retribuita come se il danneggiato avesse effettivamente superato la selezione ed effettuato la prestazione lavorativa, poiché la prestazione lavorativa in effetti non c’è mai stata e il diritto a percepire la retribuzione per il periodo di mancata prestazione lavorativa deve escludersi nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro non si sia mai instaurato.

Nel calcolo del danno da perdita di occasione favorevole, stando alla più aggiornata e avvertita giurisprudenza, deve utilizzarsi il cosiddetto “coefficiente di riduzione”, a mente del quale si assume come base di riferimento il bene finale cui si aspirava (nella specie il guadagno dell’intero periodo retributivo, quantificabile nella retribuzione lorda totale di euro 44.704), e si operano diminuzioni sulla base di ragionati parametri di riduzione che esprimano il grado di probabilità di conseguire il guadagno, in relazione al caso concreto (cfr.: T.a.r. Lazio Roma III-bis, 5.1.2018 n. 71; Cass. civile III, 21.7.2003 n. 11322).

Il Tar ha infine considerato che non può essere, nella fattispecie, riconosciuta la sussistenza di un danno esistenziale, poiché non vi è prova alcuna che dall’evento dannoso (l’esclusione dal concorso) sia derivata una compromissione dell’integrità psico-fisica dei ricorrenti (Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827) e, non essendo stato provato alcun danno emergente (quale potrebbe essere stata, ad esempio, un’eventuale spesa sostenuta da ciascun ricorrente per acquisire la possibilità di partecipare alla selezione), il Tar ha quindi verificato la misura del mancato guadagno.

Pertanto il ricorso è accolto nei termini di cui alla motivazione.

 

 

 


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