Nessuna delle forme di pubblicità richieste dalla legge, ai diversi fini perseguiti dalle norme in tema di trasparenza nella PA, costituisce “elemento essenziale” dell’atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancanza, analogamente alla violazione degli obblighi di forma prescritti per gli atti formali, ne causi l’illegittimità o, addirittura, la nullità.

La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall’effettiva esistenza, in concreto, di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l’adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14 gennaio 2019, n. 283, Presidente Contessa, Estensore Barreca

A margine

Il fatto

In seguito alla sentenza Tar Molise n. 487/2017 il Consiglio di Stato si trova a giudicare una questione relativa ad una gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata in cui l’appellante lamenta l’“omessa pubblicazione dei curricula dei commissari”, nonché delle relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, con asserita violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, ad avviso dell’appellante, tale omissione, impedendo di verificare le effettive competenze dei commissari/esperti nonché l’esistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77, comma 9, del codice dei contratti pubblici e di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice, o, ancora di cause di inconferibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 77, comma 6, del codice e 51 cod. proc. civ., determinerebbe l’illegittimità dell’intera procedura di gara.

Gli atti sarebbero quindi nulli per violazione dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012 e degli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 33 del 2013, i quali fissano obblighi di pubblicazione che sarebbero “elemento essenziale degli atti della PA, nel caso specifico, del provvedimento di nomina della commissione”.

La sentenza

Il collegio ritiene il motivo infondato ricordando che nessuna delle forme di pubblicità richieste dalla legge, ai diversi fini perseguiti dalle norme in tema di trasparenza nella PA richiamate dall’appellante, costituisce “elemento essenziale” dell’atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancanza, analogamente alla violazione degli obblighi di forma prescritti appunto per gli atti formali, ne causi l’illegittimità o, addirittura, la nullità.

La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall’effettiva esistenza, in concreto, di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l’adempimento di detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate.

Peraltro, nel caso di specie, la conoscenza del provvedimento di nomina della commissione di gara è stata assicurata mediante la pubblicazione sull’Albo pretorio della Stazione appaltante.

Pertanto il ricorso su tale punto è respinto.

di Simonetta Fabris


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