Nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione dell’elemento prezzo può essere calibrata solo all’interno del limite massimo, inderogabile, del 30% previsto dall’art. 95, comma 10-bis del Codice.

Autorità nazionale anticorruzione, delibera 9 gennaio 2019 n. 7

A margine

Il fatto

Con un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una società contesta davanti all’ANAC la legittimità di una procedura di gara aperta soprasoglia con applicazione del criterio dell’OEPV bandita da un’ASL per la fornitura di materiale di osteosintesi per violazione dell’art. 95, comma 10-bis del Codice per aver quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta in luogo del tetto massimo del 30%, indicato nella norma citata.

La Stazione appaltante, a sua giustificazione, afferma che, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa:

«la scelta di prevedere una soglia massima del 30 per cento, per l’attribuzione del punteggio economico, non ha trovato fondamento negli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, apparendo eccessivamente limitante per la valorizzazione dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità» e che, sulla base di questa considerazione:

«…questa Azienda, al fine di garantire un raffronto obiettivo delle offerte […] ha ritenuto, in un contesto di omogeneità dei prodotti sul mercato, di dare maggiore peso all’offerta economica, nell’intendimento di assicurare maggiore risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale».

Il parere

L’ANAC ricorda che l’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal d.lgs. n. 56/2017, prevede che «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».

Secondo l’Autorità l’eccezione sollevata dall’amministrazione nel caso di specie è del tutto infondata, atteso che le Linee Guida n. 2, precisano che «In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga».

Le Linee guida partono dal preliminare e inequivocabile presupposto che la ponderazione dell’elemento prezzo può essere calibrata, in ogni caso, all’interno del limite massimo, inderogabile, del 30%.

Pertanto l’ANAC ritiene che la percentuale del 40% per l’offerta economica prevista dal bando di gara in esame è illegittima e che, supponendo fondato il presupposto secondo cui le forniture oggetto di affidamento presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa), nel caso di specie era possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, trattandosi appunto – come dichiarato dalla Stazione appaltante – di «forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

L’operato della Stazione appaltante non è quindi conforme alla disciplina normativa di settore.

 

 


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