Nel caso di precedente affidamento temporaneo ed in via d’urgenza del servizio non si applica il principio di rotazione degli inviti in quanto si indurrebbe l’esclusione di quelle imprese che si prestano a fornire il servizio nella fase transitoria della preparazione delle gare, senza tuttavia, poter partecipare, successivamente, alle gare stesse, con evidente sacrificio del primario interesse ad aggiudicarsi in via definitiva l’oggetto della gara.

Tar Campania, Salerno, sez. I, sentenza 10 gennaio 2019, n. 60, Presidente Riccio, Estensore Fontana

A margine

Il fatto

Con il ricorso una società impugna gli atti con cui un Comune ha invitato altra ditta controinteressata ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e poi aggiudicato poi alla stessa il servizio, lamentando la violazione del principio di rotazione per essere, l’aggiudicataria, precedente affidataria “del medesimo servizio da parte della amministrazione aggiudicatrice”.

La sentenza

Il Tar ricorda l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di rotazione degli affidamenti è posto a presidio della effettività della concorrenza allo scopo di evitare che il gestore uscente possa trarre vantaggio dalla circostanza di aver svolto il servizio a favore della amministrazione aggiudicataria (Tar Salerno sentenza n. 1591 del 5 novembre 2018).

Tuttavia, nel caso di specie, la peculiarità della situazione induce il collegio a ritenere che non possa ritenersi integrata la violazione dell’art. 36 del codice degli appalti in quanto il Comune ha sì affidato in precedenza il servizio alla controinteressata ma in via temporanea per circa 120 giorni, nelle more dell’espletamento della gara di appalto.

Secondo il giudice la fattispecie dell’affidamento temporaneo ed in via d’urgenza non può essere assimilata a quello che consegue alla aggiudicazione di una gara d’appalto che, di norma, si protrae per un lungo lasso di tempo. Ciò per un duplice ordine di ragioni.

  • in primo luogo, se è vero che la ratio della norma è quella di evitare che un determinato concorrente si possa avvantaggiare delle conoscenze e delle esperienze conseguite in virtù del precedente affidamento, appare evidente che un adeguato bagaglio di conoscenze e di esperienze può essere acquisito solo in un ragionevole lasso di tempo.
  • in secondo luogo, la norma deve essere interpretata come posta tutela della concorrenza in senso ampio.

Se, infatti, si accedesse alla ipotesi ricostruttiva proposta dalla ricorrente, si giungerebbe al paradosso di ritenere che la norma comporti  l’esclusione di quelle imprese che si prestano a fornire il servizio nella fase transitoria della preparazione delle gare, senza tuttavia, poter partecipare, successivamente, alle gare stesse, con evidente sacrificio del primario interesse ad aggiudicarsi in via definitiva l’oggetto della gara.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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