Prima di porsi qualsiasi questione in ordine alla corretta trasmissione e corretto funzionamento di un sistema informatico-telematico, quel sistema deve essere stato utilizzato correttamente, secondo le modalità rese adeguatamente note e disponibili, da chi ne deduca un erroneo funzionamento o invochi supplementari accertamenti.
Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenza 17 dicembre 2018, n. 1609 – Presidente Adamo, Estensore Ieva
A margine
Il fatto
Un’impresa partecipa ad una gara telematica su MEPA per l’affidamento, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, di “servizi di catalogazione per esigenze del sistema bibliotecario” venendo esclusa per presentazione non in formato ‘pdf’ del file contenente l’offerta tecnica.
Pertanto impugna il provvedimento di esclusione per illeggibilità informatica della offerta tecnica e la successiva aggiudicazione davanti al Tar affermando l’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione, perché frutto di una erronea applicazione della lex specialis e perché posti in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.
La sentenza
Nel merito, il collegio osserva che la partecipazione alle procedure di gara gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente; per cui l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante.
L’amministrazione ha motivato il provvedimento di esclusione sulla base dell’impossibilità di visionare il documento contenente l’offerta tecnica della ricorrente, risultato “corrotto” e “viziato” e quindi non verificabile.
La società ha “tentato” di inserire nel M.E.P.A. il file contenente l’offerta tecnica, non riuscendoci perché errava nelle modalità di utilizzo, provando a inserire non un file pdf, accettato dal sistema, bensì un file word, in violazione del manuale applicativo del M.E.P.A.
L’impresa non ha dunque ben compreso o letto le istruzioni del M.E.P.A., disponibili on line e richiamate dal bando di gara ove compare la chiara e inequivoca prescrizione di essere forniti di un sistema per la creazione di documenti con estensione pdf, che è l’unica forma di documento informatico, che il sistema consente di “caricare”, con certezza di esatto recepimento.
Tale procedimento elettronico non può essere aggravato da adempimenti volti a decodificare un documento che venga prodotto da un partecipante, per propria responsabilità (Cons. St., sez. V, 7 novembre 2016 n. 4645), in modo non conforme alla proficua fruizione da parte del sistema informatico. Ciò pregiudicando la stessa ratio del sistema e impedendo quindi, a causa dell’inosservanza di quanto richiesto dalle regole tecniche, all’amministrazione di acquisire il bene o servizio ricercato.
Pertanto il Tar afferma il principio per cui – prima di porsi qualsiasi questione in ordine alla corretta trasmissione e corretto funzionamento di un sistema informatico-telematico – quel sistema deve essere stato utilizzato correttamente, secondo le modalità rese adeguatamente note e disponibili, da chi ne deduca un erroneo funzionamento o invochi supplementari accertamenti. Tali ulteriori indagini, infatti, da un lato, finiscono per impedire la celerità di funzionamento dello strumento e, dall’altro, costituiscono una verifica superflua, visto che i disguidi trovano spiegazione nei comportamenti degli stessi soggetti che se ne lamentano.
Nel caso in esame sono state violate ben quattro regole basilari:
A) è stato utilizzato un formato aperto modificabile (file word) e non il previsto formato chiuso inalterabile (file pdf) per la formulazione dell’offerta tecnica, in violazione di quanto prescritto dalle regole di gara;
B) è stata utilizzata in modo erroneo la piattaforma M.E.P.A., caricando due files (di cui in formato word non ammesso) nella casella dell’offerta economica e non nelle due distinte, come invece previsto, il che equivale ad aver utilizzato una stessa busta cartacea;
C) di conseguenza, è stata prodotta l’offerta tecnica (file word) abbinata all’offerta economica in una stessa casella-finestra di caricamento telematico, in violazione della consolidata regola che prevede la distinzione e separazione della presentazione di dette due tipologie di offerta;
D) l’offerta tecnica prodotta in formato word non è risultata possedere una sottoscrizione verificabile con l’apposito sistema di controllo della firma digitale; quindi è mancato infine anche l’accertamento della paternità dell’offerta.
Pertanto il ricorso è ritenuto infondato e quindi respinto.