Il rinvio dell’art. 34, comma 3, del Codice appalti al Piano d’azione di cui al DM Ambiente dell’11 aprile 2008, si applica solo “relativamente alle categoria di forniture e di affidamenti di servizi e lavori” di cui al Piano d’Azione stesso.

Tar Toscana, Firenze, sez. II, sentenza 27 novembre 2018, n. 1531, Presidente Romano, Estensore Giani

A margine

Il fatto

L’impresa seconda classificata in una procedura aperta con il criterio del massimo ribasso per la conclusione di un accordo quadro per la produzione, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica esterna ed interna ad una Università, impugna l’aggiudicazione finale lamentando:

  • la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del DM 11 gennaio 2017, per non avere l’Amministrazione, nell’indire la gara, tenuto in alcuna considerazione i Criteri ambientali minimi fissati dal richiamato DM, avente ad oggetto “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”;
  • l’errata applicazione del criterio selettivo del prezzo più basso ritenendo che non ricorra nella specie il presupposto di forniture con “carattere standardizzato”.

Il fondamento dell’obbligo di applicazione dei CAM è argomentato dalla ricorrente richiamando la nota n. 4 all’allegato 1 al DM 11 gennaio 2017, che rinvia al sito www.acquistinretepa.it, nel quale anche la segnaletica sarebbe qualificabile come arredo per interno.

La stazione appaltante richiama invece il comma terzo dell’art. 34 del d.lgs. n. 50 cit., a mente del quale l’obbligo del rispetto dei CAM, così come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, “si applica per gli affidamento di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”, evidenziando che l’oggetto della gara non rientrerebbe in alcuna delle citate categorie di affidamento e contestando la qualificazione dello stesso come “arredi per interni”.

La sentenza

Il Collegio esclude che nel caso in esame sussista l’obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 gennaio 2017, evidenziando che il rinvio dell’art. 34, comma 3, del Codice appalti al Piano d’azione di cui al DM Ambiente dell’11 aprile 2008, si applica solo “relativamente alle categoria di forniture e di affidamenti di servizi e lavori” di cui al Piano d’Azione stesso.

Nel citato Piano d’azione, al punto 3.6, si stabilisce che “al momento sono state individuate 11 categorie rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP….” tra cui gli “arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura).

La categoria indicata si riferisce, seppur in modo indicativo, ai “mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura” rafforzando l’idea che la categoria di acquisiti della p.a. in seno alla quale è cogente l’obbligo di rispetto dei CAM è quella degli arredi in senso proprio, alla quale, tenuto anche conto della portata speciale della normativa di cui si impone l’applicazione, non pare rapportabile la “fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università” in quanto gli stessi non appaiono costituire ontologicamente degli “arredi”.

Pertanto, il combinato disposto dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e del punto 3.6 del Piano d’azione porta il Collegio ad escludere che nella specie fosse necessario l’inserimento dei CAM nella disciplina della gara.

Quanto all’indicazione del portale acquisti in rete, il Collegio non ritiene convincente la soluzione interpretativa indicata da parte ricorrente; infatti l’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (norma primaria), rinvia alle categorie di operazioni economiche di cui al DM 11 aprile 2008 ed è nel rapporto tra la norma primaria e la norma secondaria di rinvio che deve risolversi l’individuazione dell’ambito di applicabilità dei CAM.

Non può infatti essere che il DM applicativo dei CAM agli arredi, pur senza contenere, come fonte normativa, una rinnovata formulazione del concetto di “arredi”, possa modificare l’ambito di applicazione della norma primaria attraverso un mero rinvio (in nota) ad un sito internet, contenente elencazione di prodotti ad altri fini e senz’altro privo di valenza normativa; diversamente ragionando si finirebbe per svilire, fino ad eliderlo del tutto, il principio di legalità.

Da ultimo, per quanto riguarda l’applicazione del criterio del massimo ribasso, il Tar ritiene che l’Amministrazione abbia dimostrato che, nel caso di specie, si è in presenza di una progettazione di segnaletica contrassegnata da un elevato tasso di dettaglio.

Ne consegue che lo spazio valutativo di apporto dei singoli partecipanti alla gara risulta sostanzialmente inesistente, in tal modo giustificando un concorso svolto sul solo elemento del prezzo cui si riferiscono le ipotesi di “caratteristiche standardizzate” e “condizioni definite dal mercato”, nelle quali l’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede la possibile utilizzazione del criterio del prezzo più basso.

Pertanto il ricorso è respinto.


Stampa articolo