L’affidamento diretto non preceduto da avviso pubblico per la selezione degli operatoti da consultare ma da sola indagine informale tra gli stessi, è legittimo purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Autorità nazionale anticorruzione, deliberazione 17 ottobre 2018, n. 899

Il fatto

Una società propone all’ANAC un’istanza di parere di precontenzioso ex art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 sulla legittimità della procedura seguita da un Comune per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016, della concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali con base d’asta di € 5.500,00.

In particolare, l’impresa lamenta:

  • il mancato ricorso alla piattaforma MEPA per la selezione degli operatori da consultare;
  • il mancato svolgimento di un’indagine di mercato previa pubblicazione di avviso pubblico nonché
  • l’aggiudicazione effettuata sulla base del miglior prezzo senza tener conto delle migliorie proposte dall’istante, consistenti nell’automazione del cancello del cimitero per motivi di sicurezza.

Il Comune replica affermando di essere stato costretto a rinunciare al ricorso al MEPA, data l’irreperibilità del servizio richiesto tra le categorie merceologiche ivi ricomprese.

Il parere

L’ANAC ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono oggi tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Tuttavia, nell’elenco delle categorie per gli acquisti in rete MEPA, non esiste la “concessione del servizio di illuminazione votiva” ma soltanto la “conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale”.

Pertanto, come affermato da costante giurisprudenza, nel caso in cui non siano reperibili i beni o i sevizi necessitati, è possibile ricorrere alla procedura in economia al di fuori del mercato elettronico.

Inoltre, per contratti di valore inferiore ai 40.000 è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016).

Conclusioni

L’ANAC rileva quindi che la stazione appaltante ha correttamente seguito la strada dell’affidamento diretto e, pur non avendo svolto un’indagine di mercato vera e propria, ha comunque consultato più operatori.

Inoltre, avendo scelto l’ente appaltante di lasciare il cancello dotato di chiusura manuale e non automatica, legittimamente non ha preso in considerazione la miglioria offerta e effettuato una valutazione secondo il criterio del minor prezzo, privilegiando il maggior ribasso.

Pertanto l’operato della stazione appaltante è conforme alla disciplina normativa di settore.

di Simonetta Fabris

 


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