L’avviso di convocazione del consiglio comunale consente ai consiglieri, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita dell’ente
Tar Campania, sez. prima, sentenza n. 6129 del 12 settembre 2018 – Presidente Veneziano, estensore De Falco
A margine
Un consigliere contesta la regolarità della convocazione di una seduta di consiglio comunale, avendo il comune eseguito la notifica mediante consegna al proprio padre e non presso il suo domicilio.
Il consigliere, venuto a conoscenza in via informale della convocazione, ha comunque partecipato alla seduta, ma ne ha richiesto il rinvio, per non avere potuto esaminare i documenti necessari ad esprimersi.
Il comune ha comunque ritenuto valida la notifica, proprio perché sottoscritta dal padre del ricorrente, ed ha sottolineato, altresì, che i documenti erano rimasti a disposizione di tutti i consiglieri presso la sede comunale, così garantendo loro la possibilità di prenderne visione.
Il Tar mette in evidenza che l’avviso di convocazione delle sedute consiliari è uno strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo.
Esso consente, infatti, ai consiglieri, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita dell’ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo.
Non è quindi sufficiente che la convocazione, col relativo ordine del giorno, venga soltanto regolarmente inviata al consigliere comunale, essendo invece necessario che:
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questi la riceva effettivamente;
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tra il momento della ricezione e quello della seduta intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4892).
Nel caso di specie, in violazione delle disposizioni del regolamento comunale, l’avviso di convocazione è stato consegnato al padre del ricorrente e non presso il suo domicilio.
Il consigliere non ha, tuttavia, formalmente designato, né delegato il genitore a ritirare per proprio conto l’avviso.
La modalità di consegna della convocazione non ha, dunque, garantito la necessaria comunicazione al consigliere, generando un’oggettiva lesione del rispettivo ius ad officium e l’illegittimità delle delibere assunte nella seduta contestata.
La circostanza che il ricorrente abbia comunque preso parte alla seduta non sana, infatti, la mancata osservanza delle formalità prescritte per la convocazione.
Come risulta dal verbale depositato agli atti, il consigliere, infatti, ha partecipato alla riunione col solo scopo di chiederne un rinvio per poter studiare la documentazione e intervenire alla seduta in modo informato.
La partecipazione non vale poi rimediare alla mancata prova dell’avvenuta consegna della convocazione nel termine prescritto dal regolamento, di 5 giorni liberi prima della seduta.
Le delibere adottate dal consiglio comunale vengono dunque annullate per illegittimità derivata.
Stefania Fabris