La Commissione di concorso è tenuta a redigere le domande della prova orale in modo contestuale all’apertura della prova stessa.

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, sentenza 29 ottobre 2018, n. 921,  Pres. Scano, Est. Flaim

Il fatto

Un candidato ad un concorso pubblico, non avendo superato la prova orale, impugna la graduatoria finale e i verbali della commissione esaminatrice per non aver dato conto della conformità della valutazione espressa dalla stessa sulle prove orali dei candidati rispetto ai “criteri” preventivamente stabiliti.

Il ricorrente contesta poi la mancata previsione nel bando di concorso, di un ulteriore requisito tecnico (patentino) necessario per il profilo richiesto chiedendo pertanto l’annullamento dell’interna procedura concorsuale.

Lo scrutinio del Tar si concentra sulla legittimità della decisione di esclusione del ricorrente operata dalla commissione, sotto il profilo dell’obbligo di formulazione dei quesiti per la prova orale “immediatamente prima” del suo espletamento.

La sentenza

Ad avviso del Tar, con riferimento allo svolgimento della prova orale, assume prioritaria importanza la questione del “momento” di redazione e formulazione dei quesiti che avrebbero dovuto essere sottoposti ai candidati da parte dei Commissari.

Nel caso di specie, dal verbale in atti, si deduce che la predisposizione dei quesiti è avvenuta il giorno antecedente ai colloqui dei concorrenti con inserimento delle domande pre-definite dalla commissione in una busta bianca sigillata e siglata dalla stessa.

Il collegio ricorda dunque che l’articolo 12 del DPR 487/1994, rubricato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”, adotta una dizione ben precisa in relazione al “quando” la commissione è tenuta a definire i quesiti da sottoporre candidati stabilendo che :

“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, <immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti> da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

Tale norma “persegue una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova con violazione del principio della par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 20/04/2016, n. 1567; sez. V, n. 160/2008 e 4/2007).

Punto essenziale della controversia, per questo primo aspetto, risulta essere la compiuta redazione dei quesiti, da parte della Commissione, il giorno prima (e non il giorno stesso) dell’esame orale.

Secondo il Tar, ciò ha determinato la possibile conoscenza extra-commissione delle domande che il giorno successivo sarebbero state sottoposte ai candidati.

Conclusioni

Ad avviso del Tar la norma citata demanda la funzione di predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell’esame orale da parte di ciascun candidato nell’ambito delle materie contemplate dal bando, in un ben determinato momento, con sostanziale “continuità” fra attività di determinazione dei quesiti (oggetto dei giudizi) ed espletamento della correlata prova.

Tale modalità garantisce l’impossibilità di circolazione della conoscenza, in favore di taluni candidati, delle domande.

Pertanto la Commissione è tenuta a redigere titoli e domande in modo contestuale all’apertura delle prove (T.A.R. Lazio sez. III 19 gennaio 2016 n. 532).

Nel caso in esame, l’aver svolto in modo anticipato e “con discontinuità” le operazioni, rende viziate le attività successivamente poste in essere dalla Commissione tra cui la valutazione negativa della prova orale del ricorrente.

Tale decisione implica l’annullamento della fase concorsuale svolta successivamente alla fase colpita dal vizio (e non necessariamente anche la parte antecedente), con teorica possibilità di rinnovazione dei segmenti procedimentali successivi.

Tuttavia, poiché anche l’omessa previsione del requisito indicato dal ricorrente, quale condizione di partecipazione al concorso (e di prova d’esame), è ritenuta dal Tar illegittima, il collegio annulla l’intera procedura concorsuale.

di Simonetta Fabris

 


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