E’ inefficace, per violazione del principio della necessaria corrispondenza tra le formalità pubblicitarie del bando e delle successive modifiche, la proroga del termine di presentazione delle offerte in caso di incompleta pubblicità legale dell’avviso di proroga. Ne consegue che devono essere escluse le offerte pervenute oltre il termine originario di ricezione previsto dalla lex specialis .
Tar Lazio, Latina, sez. I, sentenza 30 ottobre 2018, n. 542 – Pres. Est. Vinciguerra
Il fatto – Un consorzio di cooperative sociali risulta secondo classificato ad una gara per l’affidamento di servizi di assistenza specialistica ad alunni disabili indetta da una Centrale unica di committenza (C.U.C.) e
Il consorzio impugna quindi l’aggiudicazione della gara lamentando la violazione dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, laddove prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sul profilo del committente, della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’A.N.A.C., considerato che l’avviso di proroga del termine di scadenza non era stato pubblicato sul sito di uno dei Comuni committenti e sulla piattaforma dell’A.N.A.C.
La sentenza – Il TAR evidenzia che la determinazione di proroga del termine di presentazione dell’offerta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sull’albo pretorio del Comune capofila della C.U.C., ma non sui quotidiani nazionali, e nemmeno presso il sito di uno dei tre Comune committenti.
Pertanto, ad avviso del collegio, appare leso il principio, affermato in giurisprudenza, della necessaria corrispondenza tra le formalità pubblicitarie del bando e delle successive modifiche, nonché violata la norma dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrive la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sul profilo del committente.
Risulta leso, in particolare, il principio di par condicio tra i concorrenti proprio per il fatto che la proroga è stata disposta dalla C.U.C per consentire alle imprese di adeguare le offerte ai chiarimenti adottati in ordine alle disposizioni del capitolato d’appalto. Infatti, un corretto ed esaustivo regime pubblicitario del prolungamento dei termini per il deposito delle offerte avrebbe reso tutte le concorrenti già iscritte alla gara consapevoli della possibilità di adeguare e/o modificare entro la nuova scadenza le offerte già presentate, ovvero avrebbe consentito ad altre imprese di inserirsi nella gara con la presentazione di proprie offerte nel nuovo termine del 30.6.2017.
Conclusioni – Dall’incompletezza delle formalità pubblicitarie consegue quindi l’inefficacia della proroga dei termini per la presentazione delle offerte e la necessità di escludere le offerte pervenute oltre il termine originario previsto dalla lex specialis tra cui quella dell’impresa aggiudicataria.
Quanto sopra determinando la nuova aggiudicazione della gara a favore del consorzio ricorrente che ha invece presentato la propria offerta entro i termini originari.
Simonetta Fabris