Le spese per le assunzioni a tempo determinato degli agenti di polizia municipale, finanziate con i proventi delle contravvenzioni al codice della strada, in quanto spese per lavoro flessibile assoggettate a limitazioni di legge, devono essere previste nel piano triennale di fabbisogno del personale.

Le suddette assunzioni , in quanto incidenti sulla spesa del personale, non possono sottrarsi al limite finanziario della spesa potenziale massima stabilito per gli enti locali.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 28 settembre 2018, n. 141, Pres. Agostino Chiappiniello. Rel. Carmelina Addesso 


A margine

Al quesito formulato dal Sindaco della Città metropolitana di Bari, la Sezione pugliese risponde confermando l’orientamento già espresso sul tema (delibera n. 131/PAR/2016): le assunzioni di agenti di polizia locale finanziate ai sensi dell’art 208, comma 5 bis, del D.Lgs. n.  285/1992 rientrano nel limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art 9, comma 28, del D.L. n.  78/2010  (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale) e, come le altre spese per assunzioni flessibili, concorrono a determinare il plafond della spesa di personale ai fini dell’applicazione delle norme che pongono limiti operando un confronto storico (per gli enti locali art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006, con riferimento alla media massima sostenuta nel triennio 2011-2013; per le Province e le Città metropolitane art. 1, comma 421, della legge 190/2014).

La stessa Sezione ricorda che tale orientamento è conforme a quello prevalente delle varie sezioni di controllo (Sezione controllo Campania, n. 222 /2013/PAR, Sezione controllo Basilicata n. 49/2013/PAR, Sezione Lombardia n. 21/2012/PAR, Sezione controllo Liguria n. 26/2016/PAR) secondo cui “,L’articolo 208, comma 5-bis, infatti, non disciplina in forma derogatoria, o speciale, i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli enti locali, ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale”. E ritiene di dovere confermare tale tesi, difforme invero dalla linea interpretativa assunta dalla Sezione controllo Toscana n. 10/2012/PAR e dalla Sezione controllo Emilia Romagna n. 130/PAR/2015, per le quali, al contrario, le assunzioni a progetto di agenti di Polizia locale finanziate con i proventi delle contravvenzioni al Codice della strada, vanno escluse dall’aggregato spesa del personale ai fini del calcolo dei limiti di legge “alla luce delle interpretazioni ministeriali (Circolare n. 5 del 8 marzo 2007, paragrafo 7.3 e parere del 18 marzo 2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali)”, in considerazione del “carattere non ordinario delle poste in questione e nel conseguente intento di eliminare le turbative all’andamento della serie storica”.

Anche queste tipologie di assunzioni devono essere previste nel piano triennale di fabbisogno del personale di cui all’art 6 del D.Lgs 165/2001, da predisporre secondo le linee d’indirizzo adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell’ 8 maggio 2018, le quali, al fine di coniugare la maggiore flessibilità del piano del fabbisogno con il rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dal quadro normativo vigente, precisano che “il piano triennale, …, deve indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate: (….) con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto (……) delle limitazioni di spesa previste dall’art 9, comma 28, del d.l. 78/0201 e dall’art 14 del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibili vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa del personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP” .

avv. Giuseppe Panassidi


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