La limitazione dimensionale dell’offerta tecnica richiesta dal bando rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara.

Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 819 del 26 settembre 2018 

Il fatto

Un RTP di servizi di ingegneria e architettura e un Comune propongono all’ANAC un’ istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 al fine di valutare la legittimità dell’esclusione dalla gara del RTP citato per avere redatto il fascicolo della relazione metodologica in contrasto con le modalità dimensionali di presentazione prescritte dalla lex specialis di gara.

La stazione appaltante evidenzia che la Commissione Giudicatrice ha escluso il RTP in quanto le modalità di redazione della documentazione tecnica difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, attraverso l’inserimento in ciascuna pagina, di un numero di battute e righe superiori a quanto disposto dalla lex specialis, si tradurrebbe di fatto in un documento che, qualora fosse stato redatto in maniera conforme, risulterebbe composto da un numero di pagine superiore a quello indicato, ovvero 20 pagine, mentre l’operatore economico lamenta l’erroneità dell’esclusione giacché il numero di righe utilizzato nella relazione, pari a 960, risulterebbe inferiore a quello massimo di 1000 consentito dal disciplinare (50 righe x 20 pagine) ai fini dell’illustrazione della offerta tecnica.

In subordine, rileva che le indicazioni del disciplinare relative alle modalità di presentazione dell’offerta non sono presidiate da un’espressa comminatoria di esclusione nel caso di mancato rispetto delle stesse e che un’eventuale interpretazione in quel senso del disciplinare ne determinerebbe la nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il parere

L’ANAC ricorda che nella nota illustrativa al bando – tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture (deliberato in data 22 novembre 2017), l’Autorità ha raccomandato alle stazioni appaltanti di «indicare che la relazione tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in tal senso un principio di concentrazione», precisando tuttavia «che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara».

Ad avviso dell’Autorità, per come redatta, con grafici, immagini ecc…, la “Relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico” presentata dall’operatore economico istante sembrerebbe avere effettivamente superato i limiti dimensionali stabiliti dal disciplinare di gara. Tuttavia appare non conforme alla normativa di settore l’applicazione della sanzione espulsiva.

Come chiarito nella citata Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara.

Conclusioni

Nel caso di specie, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare non è presidiato da un’espressa clausola di esclusione, giacché lo stesso disciplinare di gara sancisce l’esclusione delle offerte «in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, individua come prescrittive» e l’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, come detto, non dovrebbe avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva.

Ad una interpretazione in tal senso osta il principio di tassatività delle cause di esclusione, attualmente sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale «I bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle». 

Come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù del richiamato principio, l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Codice dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l’esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l’offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (TAR Milano 14 settembre 2016 n. 1660; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 176; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565 e, con specifico riferimento all’ipotesi di superamento della lunghezza delle pagine, TAR Bologna 21 dicembre 2016 n. 1055).

Pertanto l’ANAC ritiene che l’esclusione dell’RTP non è conforme alla normativa di settore.

di Simonetta Fabris

 


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