Gli acquisiti di immobili  a seguito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità restano fuori dal perimetro di applicazione delle norme che limitano, dal 2014, l’acquisto di beni immobili da parte degli enti locali ai sensi dell’ art. 12, comma 1 ter , del D.L. 98/2011.

Rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta disciplina limitativa i contratti tipici o atipici che comportano l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili a seguito di  “una contrattazione tra le parti con specifico riferimento al prezzo” .

Sono sottoposti agli stessi limiti i contratti di leasing traslativo o rent to buyin quanto tali negozi prevedono, seppure in via opzionale,  l’effetto acquisitivo, e il corrispettivo del godimento incamera una quota di prezzo, che deve essere considerata dall’amministrazione nel momento della stipula del contratto.

Non è più vigente dal 2014  la norma imperativa  che vietava, nell’anno 2013, oltre l’acquisto di beni immobili anche la stipula di contratti di locazione passiva.

Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Piemonte, deliberazione 12 settembre 2018, n. 97/2018/SRCPIE/PARPres. MT Polito, rel. A Cucuzza


A margine

L’oggetto del quesito posto dal sindaco di un Comune della Provincia di Alessandria al Giudice contabile riguarda l’ambito di applicazione delle norme che limitano, ai fini del contenimento della spesa pubblica, l’acquisto di beni immobili da parte, fra l’altro, degli enti locali. Il riferimento, in particolare,  è all’art. 12. comma 1 ter, D.L 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, che subordina le operazioni immobiliari delle amministrazioni locali ad una valutazione di indispensabilità e indilazionabilità, attestati dal responsabile del procedimento, nonché ad un’ulteriore attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio.

Per la magistratura contabile, nella suddetta disciplina limitativa rientrano tutti gli acquisiti di proprietà o di un altro diritto reale su beni immobili, che richiedono “una contrattazione tra le parti con specifico riferimento al prezzo” (in senso conforme Sez. Lombardia n. 164/2013/PAR, n. 220/2013/PAR, e n. 299/2014/PAR, secondo cui elemento discretivo per applicabilità della norma è la presenza di un contratto in cui l’ “effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto giuridico, determini esborso finanziario a carico del soggetto pubblico”).

La conseguenza è che  restano fuori  dai suddetti limiti gli acquisti effettuati a seguito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, in cui è previsto il pagamento di un’indennità definita con i criteri stabiliti dalle norme in materia.

Come correttamente precisa il parere in esame, nel perimetro limitativo della suddetta disposizione rientra anche  il leasing traslativo o rent to buy, che “è un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal … D.L. 133/2014 , con cui il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone, e che, dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati” (Consiglio Nazionale del Notariato).

La Sezione ricorda poi che non si pone, invece, alcun problema per le locazioni passive, dato che, a seguito dall’inserimento nell’art. 12 del D.L. 98 del comma 1-ter ad opera  dell’art. 1, comma 138, della L. n. 228/2012, non è più vigente, con decorrenza dal 2014, la norma imperativa contenuta nel comma 1 quater dello stesso art. 12 del D.L. 98/2011 che vietava, nell’anno 2013, oltre l’acquisto di beni immobili anche la stipula di contratti di locazione passiva.

 


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