E’ legittimo il diniego dell’installazione di un’insegna di esercizio (cioè quell’insegna che serve a segnalare l’esistenza dell’azienda e dei locali dell’impresa), da parte dell’Ente gestore della strada, se essa può arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distraendone l’attenzione, con conseguente pericolo per la circolazione.

Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 29 novembre 2012 n. 6044, Pres. Luigi Maruotti, Est. Claudio Boccia.

Commento – La sentenza è convincente. L’articolo 23 del Codice della strada vieta la collocazione “lungo le strade o in vista di esse” di “insegne ed ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l’attenzione di chi le percorre”.

In contrario a quanto esposto si potrebbe sostenere che le insegne di esercizio sono diverse dalle semplici insegne, non sono “impianti pubblicitari”, e non richiederebbero quindi l’autorizzazione.

Ma l’obiezione non sarebbe persuasiva.

Le insegne di esercizio, infatti, sono considerate tra i mezzi pubblicitari dagli articoli 47 e 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, ed in ogni caso queste insegne, anche per le loro dimensioni, possono arrecare disturbo visivo e distrazione per gli utenti della strada, con conseguente pericolo per la circolazione.

Cons St_2012_6044

 


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