Con delibera numero 767 del 05 settembre 2018 recante “Bando-tipo n. 1 – Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – Chiarimento” il Consiglio dell’Autorità anticorruzione, nella seduta del 5 settembre 2018, ha deliberato di pubblicare un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1, avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara, del seguente tenore:
“la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.
Il predetto chiarimento al Bando-tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito dell’Autorità.