La Corte dei conti ha reso disponile le istruzioni operative per la compilazione in Con.Te dei questionari sui controlli interni e i debiti fuori bilancio 2017, di cui , rispettivamente, alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/INPR/2018 del 10 luglio 2018 ed alla nota della Sezione delle autonomie prot. 1296-AUT-A91-P del 9/7/2018.
Controllo sui “controlli interni” Ai sensi dell’art. 148 del TUEL, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 ab., i sindaci delle città metropolitane ed i presidenti delle province devono trasmettere, semestralmente per il 2013 e ogni anno dal 2014, per il tramite del direttore generale o, in mancanza, del segretario comunale, alla Sezione regionale territorialmente competente (e al presidente dell’organo assembleare dell’ente) una relazione sul funzionamento dei controlli interni attuati nel contesto organizzativo dei loro enti. La relazione deve essere redatta secondo il questionario a risposta sintetica approvato con apposite Linee guida emanate ogni anno dalle Sezione Autonomie . Il questionario, strutturato in più sezioni, di cui la prima a contenuto informativo generale, l’ultima di precisazioni e ciascuna delle altre dedicata ad ognuna delle sei tipologie di controllo, e deve essere trasmesso alla sezione regionale con le informazioni richieste mediante l’applicativo “Con.Te.”(Contabilità Territoriale).
In caso di inadempimento, l’art. 148 del TUEL, al comma 4, prevede l’irrogazione agli amministratori responsabili da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, notiziata a tal fine dalla stessa sezione regionale di controllo, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione lorda mensile dovuta al momento della commissione della violazione.
Questo controllo ha ad oggetto, in particolare, l’effettiva attuazione e il funzionamento delle seguenti tipologie di verifiche interne obbligatorie per i suddetti enti locali: a) controllo di regolarità amministrativa; b) Controllo sugli equilibri di bilancio; c) controllo sulle società partecipate non quotate; d) controllo di gestione; e) controllo strategico; e) controllo sulla qualità dei servizi. Ai fini della loro attuazione, l’ente deve dotarsi di un apposito regolamento e progettare strumenti e metodologie per applicare ciascuna delle tipologie previste (art. 3, comma 2, D.L. n. 174/2012).
Controllo sui debiti fuori bilancio – Come previsto dall’art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella L. 26 febbraio 1982,n. 51, ogni anno la Corte dei conti deve riferire al Parlamento i risultati dell’esame compiuto sulla finanza locale e sugli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l’indicazione dei debiti fuori bilancio. Per adempiere a tale compito le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono scaricare il questionario pubblicato sulla home page del sistema ”Con.Te”, e trasmetterlo compilato, utilizzando la funzione “Invio da EETT” presente nel menù “Documenti” dello stesso sistema ”Con.Te”.
Sulla responsabilità del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario per il pagamento di fatture senza il rispetto delle procedure previste per i debiti fuori bilancio, vedi, da ultimo, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Abruzzo, 6 settembre 2018, n. 109