Se l’aggiudicazione doveva avvenire ed è avvenuta applicando esclusivamente il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.4, del D. Lgs. n. 50/16, deriva la competenza del solo RUP alla valutazione di eventuale anomalia dell’offerta.
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 20 agosto 2018, n. 805, Presidente Farina, Estensore Bertagnolli
Il fatto
L’impresa ricorrente lamenta la sua illegittima esclusione da una procedura per l’affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova fognatura, mediante gara aperta con procedura telematica, da aggiudicarsi al prezzo più basso, per un valore di Euro 1.311.836,54.
Alla ricorrente, infatti, è stata chiesta la presentazione di alcuni giustificativi prezzi, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, che sono stati tempestivamente forniti, ma ritenuti insufficienti a dimostrare la congruità dei prezzi e dei costi.
Il giudizio di anomalia dell’offerta che ne è conseguito sarebbe illegittimo per eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, in quanto le giustificazioni della società sull’anomalia dell’offerta sarebbero state valutate dal RUP (secondo quello che era l’iter seguito prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016) e non dalla Commissione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/16 o, quantomeno, congiuntamente, come sarebbe previsto dall’art. 97 del Codice.
La sentenza
Il Tar ritiene il ricorso palesemente infondato nel merito rilevando che è la stessa ricorrente che ammette, nel ricorso introduttivo, che “Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del medesimo D.lgs. 18/04/2016, n. 50, non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta”, ciò nonostante le linee guida n. 3 dell’ANAC stabiliscono che al Rup è data facoltà di “avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc”.
L’impresa ricorda poi che, nel diverso caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarebbe, invece, previsto che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice, essendo la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico più complessa.
Proprio in ragione di tale disposizione, anche nel caso di specie, sarebbe stato necessario, secondo la ricorrente, il supporto della commissione esaminatrice.
Conclusioni
Il Tar evidenzia che la ricorrente trascura l’aggiornamento delle linee guida n. 3, che ha evidenziato come il supporto della commissione sia eventuale e non necessario.
Nelle proprie conclusioni l’impresa incorre nel fondamentale errore di ritenere applicabile una disposizione che si fonda su di un presupposto non ravvisabile nella fattispecie: come dalla stessa ricorrente ammesso e come dimostrato dagli atti di gara depositati, l’aggiudicazione doveva avvenire ed è avvenuta applicando esclusivamente il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.4, del D. Lgs. n. 50/16, dal che ne deriva la competenza del solo RUP alla valutazione di anomalia.
Pertanto il ricorso è respinto.