Se la controversia ha per oggetto la scelta organizzativa di ricorrere ad un interpello interno per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato anziché ad una graduatoria di concorso pubblico tutt’ora vigente, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 giugno 2018, n. 3856, Presidente Frattini, Estensore Ferrari

Il fatto

Un sindacato di dirigenti impugna davanti il Consiglio di Stati la sentenza n. 11811 del 28 novembre 2017 con cui il Tar Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ad un ricorso dello stesso sindacato per l’annullamento di un interpello esclusivamente interno per il conferimento di incarichi dirigenziali presso il Ministero del Lavoro e dei successivi decreti di conferimento di incarico affermando che il Ministero avrebbe dovuto utilizzare, secondo l’ordine delle posizioni, la graduatoria tutt’ora vigente di precedente concorso pubblico, invece di conferire incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 a funzionari privi della relativa qualifica dirigenziale.

La sentenza

Il collegio ritiene il ricorso fondato ricordando che da ciò consegue il rinvio della controversia al giudice di primo grado per l’esame nel merito della vicenda ai sensi del comma 1 dell’art. 105 c.p.a.

In particolare si tratta di controversia correttamente instaurata dinanzi al giudice amministrativo, venendo in contestazione il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito di concorso pubblico.

La Cassazione civile ha ribadito infatti che “i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato. Viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165″ (Cass. civ., S.U., 29 dicembre 2016, n. 27460; id. 28 maggio 2013, n. 13177; id. 6 maggio 2013, n. 10404; id. 31 ottobre 2012 n. 18697; id. 7 luglio 2011 n. 14955; id. 9 febbraio 2011, n. 3170).

Alla medesima conclusione la Corte è giunta anche con riguardo alla contestazione della scelta di far fronte alle vacanze di posti da dirigenti con l’indizione di procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza, nonché relativamente alle nomine “fiduciarie” e, dunque, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. civ., S.U., 20 ottobre 2017, n. 24878).

Pertanto, come da ultimo chiarito da Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2018, n. 1275, se la controversia ha per oggetto una scelta organizzativa, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.

Conclusioni

Nel caso in esame l’impugnativa proposta dall’Associazione sindacale mira non già a censurare il conferimento ad altri degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, per vizi intrinseci alla procedura di interpello – ipotesi questa rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i criteri di riparto scandite dalla Corte regolatrice (Cass. civ., S.U., 5 aprile 2017, n. 879) – bensì la scelta dell’amministrazione di non attingere alle graduatorie di precedenti concorsi, decisione insita nella stessa indizione degli interpelli.

Tale scelta, di carattere organizzatorio, non può che essere sindacata dinanzi al giudice amministrativo.

L’appello pertanto è accolto con rinvio al Tribunale amministrativo regionale.

di Simonetta Fabris

 

 


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